N. 69
SENTENZA 7 GIUGNO 1962
Deposito in cancelleria: 26 giugno 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 164 del 30 giugno 1962.
Pres. CAPPI - Rel. CASSANDRO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza che lo promuove - Valutazione della rilevanza - Sufficiente
motivazione - Insindacabilita'. (Legge 11 marzo 1953, n. 87. art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Individuazione dell'oggetto del giudizio. (Legge 11 marzo 1953, n. 87.
art. 23).
Liberta' di associazione - Costituzione, art. 18 - Interpretazione
- Tutela anche la liberta' "negativa" o di non associarsi -
Esemplificazione di criteri perche' questa debba ritenersi violata
Caccia - Svolgimento legislativo nel senso di un'accentuata
pubblicizzazione del settore - T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 - Vincolo di
necessaria appartenenza alla Federazione italiana della caccia -
Soppressione delle libere associazioni dei cacciatori - D.P.R. 10
maggio 1955, n. 987: decentramento dallo Stato alle amministrazioni
provinciali ed a comitati provinciali delle attribuzioni relative alla
vigilanza sull'attivita della caccia - Sostanziale compito della
Federazione di "inquadrare" obbligatoriamente i cacciatori - Posizione
della Federazione quale organo del C.O.N.I. - Irrilevanza ai fini di
fondare la legittimita' delle norme impugnate - Violazione dell'art. 18
della Costituzione - Illegittimita' costituzionale. (T.U. 5 giugno
1939, n. 1016, artt. 18, terzo comma, e 91, ultimo comma).
(062C0069)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.164 del 30-6-1962)
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