N. 106
SENTENZA 11 DICEMBRE 1962
Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 327 del 22 dicembre 1962.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Valutazione della rilevanza della questione incidentale ai fini della
decisione del giudizio principale - Competenza del giudice a quo -
Fattispecie - Esame della legittimita' della legge di delegazione 14
luglio 1959, n. 741 - Pregiudizialita' rispetto alla questione di
legittimita' costituzionale della legge delegata. (Legge 11 marzo 1953,
n. 87, art. 23).
Sindacati - Costituzione, art. 39, quarto comma - Interpretazione -
Non contiene una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei
sindacati per il regolamento dei rapporti di lavoro - Obbligo del
legislatore di emanare norme che direttamente o mediatamente incidano
nel campo dei rapporti di lavoro, desumibili da altre norme
costituzionali - Limiti all'attivita' legislativa fissati per la tutela
di altri interessi. (Costituzione, artt. 3, secondo comma, 35, primo,
secondo e terzo comma, 36, 37, 40).
Legislazione - Attuazione dei precetti costituzionali e
conseguimento delle finalita' segnate nei vari settori dalla
Costituzione - Limite derivante dalla necessita' di non sacrificare
altri precetti ed altre finalita' - Rispetto dell'armonica unita' del
sistema posto dalla Costituzione.
Lavoro - Attivita' legislativa in materia di rapporti di lavoro -
Limiti desumibili da principi e norme della Costituzione, in
particolare dall'art. 39 - Principi da esso posti: liberta' sindacale e
autonomia collettiva professionale - Interpretazione - Conseguente
illegittimita' costituzionale di una legge che intendesse conferire
efficacia generale a contratti collettivi e ad accordi economici con
forme e procedimento diversi da quelli previsti dall'art. 39 -
Inapplicabilita' della disposizione dovuta ad inadempienza
costituzionale - Insindacabilita' dei motivi di questa - Attuale
carenza legislativa e relative conseguenze nel campo dei rapporti di
lavoro.
Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie
per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
- Stante la carenza legislativa conseguente alla mancata attuazione
dell'art. 39 della Costituzione, assume il significato e compie la
funzione di una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale -
Finalita' - Non costituisce attuazione dell'art. 39 - Mira a collegare
il regime dei contratti di diritto comune con l'altro dei contratti con
efficacia generale, a mezzo di un regolamento transitorio - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Lavoro - Legge 1 ottobre 1960, n. 1027, art. 1: conferimento al
Governo del potere di emanare norme uniformi alle clausole degli
accordi economici e dei contratti collettivi stipulati entro i dieci
mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 741 del
1959 - Opera una reiterazione della delega togliendo alla legge n. 741
i caratteri della transitorieta' e dell'eccezionalita' che consentono
di escluderne la illegittimita' costituzionale - Illegittimita'
costituzionale - Esclusione di illegittimita' costituzionale dell'art.
2.
Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 - Asserita
violazione dell'art. 76 della Costituzione - Insussistenza -
Peculiarita' della legge determinate dall'oggetto e dalla particolare
finalita' della delega - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Lavoro - Deposito presso il Ministero del lavoro degli accordi
economici e dei contratti collettivi a cura di una delle associazioni
stipulanti - Finalita' - Legge 14 luglio 1959, n. 741 - Asserita
violazione dell'art. 71 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, art. 5:
divieto per le norme delegate di essere in contrasto con norme
imperative di legge - Opera al di fuori della delega, ma direttamente
sui contratti ai quali il Governo deve conformare le proprie norme -
Asserita violazione dell'art. 77 della Costituzione - Insussistenza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale - Competenza del giudice
ordinario ad accertare volta per volta se sussista il contrasto delle
clausole contrattuali con le norme imperative di legge e, in caso
affermativo, di disapplicarle.
Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 - Asserita
omissione dell'indicazione del criterio che il Governo deve adottare
nel caso di piu' contratti collettivi o di piu' accordi economici
relativi alla medesima categoria - Non configura un vizio di
legittimita' della legge.
Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, art. 8:
ammenda a carico del datore di lavoro che non adempia gli obblighi
derivanti dalle norme delegate - Asserita violazione dell'art. 3 della
Costituzione - Insussistenza - Considerazione non arbitraria della
particolare posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro e
particolare tutela penale di essa.
Eguaglianza davanti alla legge - Costituzione, art. 3 -
Interpretazione - Ipotesi legislative che, apparentemente
discriminatrici nei confronti di categorie o gruppi di cittadini, nella
sostanza ristabiliscono l'eguaglianza delle condizioni di queste
categorie o gruppi - Legittimita' costituzionale.
(062C0106)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.327 del 22-12-1962)
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