N. 106 SENTENZA 11 - 19 dicembre 1962

N. 106 SENTENZA 11 DICEMBRE 1962 Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1962. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 327 del 22 dicembre 1962. Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Valutazione della rilevanza della questione incidentale ai fini della decisione del giudizio principale - Competenza del giudice a quo - Fattispecie - Esame della legittimita' della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 - Pregiudizialita' rispetto alla questione di legittimita' costituzionale della legge delegata. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Sindacati - Costituzione, art. 39, quarto comma - Interpretazione - Non contiene una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei sindacati per il regolamento dei rapporti di lavoro - Obbligo del legislatore di emanare norme che direttamente o mediatamente incidano nel campo dei rapporti di lavoro, desumibili da altre norme costituzionali - Limiti all'attivita' legislativa fissati per la tutela di altri interessi. (Costituzione, artt. 3, secondo comma, 35, primo, secondo e terzo comma, 36, 37, 40). Legislazione - Attuazione dei precetti costituzionali e conseguimento delle finalita' segnate nei vari settori dalla Costituzione - Limite derivante dalla necessita' di non sacrificare altri precetti ed altre finalita' - Rispetto dell'armonica unita' del sistema posto dalla Costituzione. Lavoro - Attivita' legislativa in materia di rapporti di lavoro - Limiti desumibili da principi e norme della Costituzione, in particolare dall'art. 39 - Principi da esso posti: liberta' sindacale e autonomia collettiva professionale - Interpretazione - Conseguente illegittimita' costituzionale di una legge che intendesse conferire efficacia generale a contratti collettivi e ad accordi economici con forme e procedimento diversi da quelli previsti dall'art. 39 - Inapplicabilita' della disposizione dovuta ad inadempienza costituzionale - Insindacabilita' dei motivi di questa - Attuale carenza legislativa e relative conseguenze nel campo dei rapporti di lavoro. Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori - Stante la carenza legislativa conseguente alla mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, assume il significato e compie la funzione di una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale - Finalita' - Non costituisce attuazione dell'art. 39 - Mira a collegare il regime dei contratti di diritto comune con l'altro dei contratti con efficacia generale, a mezzo di un regolamento transitorio - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Lavoro - Legge 1 ottobre 1960, n. 1027, art. 1: conferimento al Governo del potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e dei contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 741 del 1959 - Opera una reiterazione della delega togliendo alla legge n. 741 i caratteri della transitorieta' e dell'eccezionalita' che consentono di escluderne la illegittimita' costituzionale - Illegittimita' costituzionale - Esclusione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2. Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 - Asserita violazione dell'art. 76 della Costituzione - Insussistenza - Peculiarita' della legge determinate dall'oggetto e dalla particolare finalita' della delega - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Lavoro - Deposito presso il Ministero del lavoro degli accordi economici e dei contratti collettivi a cura di una delle associazioni stipulanti - Finalita' - Legge 14 luglio 1959, n. 741 - Asserita violazione dell'art. 71 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, art. 5: divieto per le norme delegate di essere in contrasto con norme imperative di legge - Opera al di fuori della delega, ma direttamente sui contratti ai quali il Governo deve conformare le proprie norme - Asserita violazione dell'art. 77 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale - Competenza del giudice ordinario ad accertare volta per volta se sussista il contrasto delle clausole contrattuali con le norme imperative di legge e, in caso affermativo, di disapplicarle. Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 - Asserita omissione dell'indicazione del criterio che il Governo deve adottare nel caso di piu' contratti collettivi o di piu' accordi economici relativi alla medesima categoria - Non configura un vizio di legittimita' della legge. Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, art. 8: ammenda a carico del datore di lavoro che non adempia gli obblighi derivanti dalle norme delegate - Asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione - Insussistenza - Considerazione non arbitraria della particolare posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro e particolare tutela penale di essa. Eguaglianza davanti alla legge - Costituzione, art. 3 - Interpretazione - Ipotesi legislative che, apparentemente discriminatrici nei confronti di categorie o gruppi di cittadini, nella sostanza ristabiliscono l'eguaglianza delle condizioni di queste categorie o gruppi - Legittimita' costituzionale. (062C0106) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.327 del 22-12-1962)

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