N. 123
SENTENZA 13 DICEMBRE 1962
Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 332 del 29 dicembre 1962.
Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI
Sciopero - Costituzione, art. 40 - Conferma della sua immediata
precettivita' - Richiamo alle sentenze n. 29 del 1960, contenente la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 502,
secondo comma, del Codice penale, e n. 46 del 1958 che esclude la
illegittimita' costituzionale dell'art. 333 dello stesso Codice -
Conferma del principio implicito in quest'ultima pronuncia.
Sciopero - Diritto di sciopero - Costituzione, art. 40 - Mancata
emanazione della legge che deve determinare l'ambito dell'esercizio del
diritto - Necessita' per la Corte di ricerca le limitazioni al diritto
- Criteri della ricerca - Maggiore ristrettezza del potere della Corte
rispetto a quello proprio dell'organo legislativo.
Sciopero - Imprese di servizi pubblici - Diritto di sciopero dei
lavoratori ad esse addetti - Necessita' di accertare se nel sistema
della Costituzione si riscontrino elementi idonei ad escludere o
limitare il diritto in confronto a tale categoria di prestatori d'opera
- Costituzione, art. 40 - Interpretazione - La regolamentazione
legislativa in esso prevista ha per oggetto il diritto di sciopero non
solo sotto il profilo dell'esercizio, ma anche sotto quello dei
soggetti che ne possono essere titolari - Legittimita' di limitazioni
soggettive del diritto se imposte dall'esigenza di salvaguardare altri
interessi generali costituzionalmente garantiti.
Sciopero - Codice penale - Applicabilita', pur in mancanza della
nuova disciplina del diritto di sciopero, delle sanzioni penali
previste nel Codice penale preesistente all'attuale sistema
costituzionale - Limiti derivanti dalla necessita' di salvaguardare gli
interessi generali assolutamente preminenti rispetto agli altri
collegati all'autotutela di categoria.
(Costituzione, art. 40).
Sciopero - Abbandono collettivo del lavoro effettuato dai
lavoratori addetti a imprese di servizio pubblico o di pubblica
necessita' - Fattispecie - Azienda tramviaria e automobilistica
municipale - Non da' luogo ad un servizio pubblico di importanza
sufficiente a provocare con la lesione degli interessi generali la
perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della
Costituzione - Cod. pen, art. 330 - Inapplicabilita' della sanzione
penale ivi prevista - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Sciopero - Liceita' per soli fini di carattere economico -
Costituzione, art. 40 - Sua collocazione nel titolo relativo ai
rapporti economici - Tutela non limitata alle sole rivendicazioni di
indole meramente salariale, ma estesa a tutto il complesso degli
interessi dei lavoratori disciplinato nel titolo terzo della
Costituzione.
Sciopero - Cod. pen, art. 504 - Inapplicabilita' delle sanzioni ivi
comminate nel caso di scioperi promossi da lini economici - Lavoratori
addetti ad imprese di servizio pubblico - Legittimita' dello sciopero
per fini economici nei confronti della pubblica autorita' che sia parte
del rapporto di lavoro - Conferma dell'interpretazione tratta da un
confronto con l'articolo 503 dello stesso Codice - Esclusione di
illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 40).
Sciopero - Cod. pen, art. 505 - Sciopero indetto "soltanto" per
solidarieta' con altri lavoratori della stessa categoria - Presuppone
la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori -
Liceita' - Competenza del giudice di merito a verificare la concreta
sussistenza dei requisiti cui e' condizionata la legittimita' -
Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 40).
Sciopero - Cod. pen, artt. 330, 504 e 505 - Profili di
incostituzionalita' non determinanti una dichiarazione di
illegittimita' delle norme in essi contenute - Motivo - Ipotesi di
abbandono del lavoro non aventi i caratteri dello sciopero economico -
Applicabilita' in tali casi delle sanzioni penali ivi previste -
Competenza del giudice di merito all'accertamento degli elementi di
fatto al fine della disapplicazione delle norme e dell'applicazione
dell'esimente di cui all'articolo 51 del Cod. penale.
(062C0123)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.332 del 29-12-1962)
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