N. 123 SENTENZA 13 - 28 dicembre 1962

N. 123 SENTENZA 13 DICEMBRE 1962 Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1962. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 332 del 29 dicembre 1962. Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI Sciopero - Costituzione, art. 40 - Conferma della sua immediata precettivita' - Richiamo alle sentenze n. 29 del 1960, contenente la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 502, secondo comma, del Codice penale, e n. 46 del 1958 che esclude la illegittimita' costituzionale dell'art. 333 dello stesso Codice - Conferma del principio implicito in quest'ultima pronuncia. Sciopero - Diritto di sciopero - Costituzione, art. 40 - Mancata emanazione della legge che deve determinare l'ambito dell'esercizio del diritto - Necessita' per la Corte di ricerca le limitazioni al diritto - Criteri della ricerca - Maggiore ristrettezza del potere della Corte rispetto a quello proprio dell'organo legislativo. Sciopero - Imprese di servizi pubblici - Diritto di sciopero dei lavoratori ad esse addetti - Necessita' di accertare se nel sistema della Costituzione si riscontrino elementi idonei ad escludere o limitare il diritto in confronto a tale categoria di prestatori d'opera - Costituzione, art. 40 - Interpretazione - La regolamentazione legislativa in esso prevista ha per oggetto il diritto di sciopero non solo sotto il profilo dell'esercizio, ma anche sotto quello dei soggetti che ne possono essere titolari - Legittimita' di limitazioni soggettive del diritto se imposte dall'esigenza di salvaguardare altri interessi generali costituzionalmente garantiti. Sciopero - Codice penale - Applicabilita', pur in mancanza della nuova disciplina del diritto di sciopero, delle sanzioni penali previste nel Codice penale preesistente all'attuale sistema costituzionale - Limiti derivanti dalla necessita' di salvaguardare gli interessi generali assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati all'autotutela di categoria. (Costituzione, art. 40). Sciopero - Abbandono collettivo del lavoro effettuato dai lavoratori addetti a imprese di servizio pubblico o di pubblica necessita' - Fattispecie - Azienda tramviaria e automobilistica municipale - Non da' luogo ad un servizio pubblico di importanza sufficiente a provocare con la lesione degli interessi generali la perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione - Cod. pen, art. 330 - Inapplicabilita' della sanzione penale ivi prevista - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Sciopero - Liceita' per soli fini di carattere economico - Costituzione, art. 40 - Sua collocazione nel titolo relativo ai rapporti economici - Tutela non limitata alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma estesa a tutto il complesso degli interessi dei lavoratori disciplinato nel titolo terzo della Costituzione. Sciopero - Cod. pen, art. 504 - Inapplicabilita' delle sanzioni ivi comminate nel caso di scioperi promossi da lini economici - Lavoratori addetti ad imprese di servizio pubblico - Legittimita' dello sciopero per fini economici nei confronti della pubblica autorita' che sia parte del rapporto di lavoro - Conferma dell'interpretazione tratta da un confronto con l'articolo 503 dello stesso Codice - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 40). Sciopero - Cod. pen, art. 505 - Sciopero indetto "soltanto" per solidarieta' con altri lavoratori della stessa categoria - Presuppone la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori - Liceita' - Competenza del giudice di merito a verificare la concreta sussistenza dei requisiti cui e' condizionata la legittimita' - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 40). Sciopero - Cod. pen, artt. 330, 504 e 505 - Profili di incostituzionalita' non determinanti una dichiarazione di illegittimita' delle norme in essi contenute - Motivo - Ipotesi di abbandono del lavoro non aventi i caratteri dello sciopero economico - Applicabilita' in tali casi delle sanzioni penali ivi previste - Competenza del giudice di merito all'accertamento degli elementi di fatto al fine della disapplicazione delle norme e dell'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 51 del Cod. penale. (062C0123) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.332 del 29-12-1962)

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