N. 1
SENTENZA 5 FEBBRAIO 1963
Deposito in cancelleria: 12 febbraio 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 45 del 16 febbraio 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Oggetto - Questione proposta con l'ordinanza di rinvio -
Identificazione - Competenza della Corte costituzionale. (Legge 11
marzo 1953, n. 87, art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Giudizio di rilevanza - Competenza del giudice a quo - Oggetto -
Fattispecie. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Abrogazione di norme legislative - Questione di legittimita'
costituzionale di leggi e atti aventi forza di legge - Caratteri
differenziali.
Leggi ed atti aventi forza di legge - Accordi economici corporativi
- Non hanno forza di legge - Art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n.
369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste
- Attribuzione successiva di forza di legge agli accordi corporativi -
Esclusione. (Costituzione, art. 134; Cod. civ., disp. prel., artt. 1,
6 e 7).
Leggi ed atti aventi forza di legge - D.L.L. 23 novembre 1944, n.
369, art. 43 - Attribuzione di ultrattivita' alle norme corporative
vigenti alla sua entrata in vigore - Contrasto con gli artt. 39 e 41
della Costituzione - Insussistenza - Questione di legittimita'
costituzionale - Non fondatezza.
Liberta' di iniziativa economica - D.L.L. 23 novembre 1944, n.
369, art. 43 - Asserita attribuzione al Governo di poteri
discrezionali - Esclusione - Violazione della riserva di legge di cui
all'art 41 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Legge - Riserva di legge - Interpretazione - Portata.
(Costituzione, art. 41).
(063C0001)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 16-2-1963)
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