N. 46 SENTENZA 4 - 9 aprile 1963

N. 46 SENTENZA 4 APRILE 1963 Deposito in cancelleria: 9 aprile 1963. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 101 del 13 aprile 1963. Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Individuazione dell'oggetto Impugnazione dell'intero complesso di disposizioni legislative vigenti in una determinata materia, giustificata dall'esistenza di uno stretto nesso unitario - Proponibilita' della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Industria e commercio - Canapa - Sua produzione e commercio - Assunta illegittimita' della relativa disciplina in quanto posta in essere autoritativamente sotto l'impero del cessato ordinamento corporativo e per le esigenze del tempo di guerra - Insufficienza del motivo di illegittimita' - Sussistenza anche di altre finalita'- Conservazione in vigore di una disciplina giuridica per soddisfare esigenze nuove e diverse da quelle originarie - Legittimita'. Industria e commercio - Ammassi - Legittimita' condizionata alla loro istituzione per un tempo definito, a prodotti di prima necessita', ed a specifiche finalita' pubbliche - Esclusione - Ammasso obbligatorio - Costituisce strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dall'art. 41 della Costituzione anche in casi diversi. Agricoltura - Cod. civ., art. 2617 - Ammasso di prodotti agricoli - Gestione collettiva a mezzo di consorzi obbligatori Non viola l'art. 41 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Liberta' di iniziativa economica - Costituzione, art. 41 - Definizione dei concetti di "utilita' sociale" e di "fini sociali" richiamati nell'articolo - Non necessaria una dichiarazione esplicita del legislatore circa la loro sussistenza - Possibilita' di desumerli dal sistema di intervento e dai controlli che la legge prevede - Individuazione dei fini sociali in base alla concreta disciplina di un settore produttivo anche in mancanza di esplicite dichiarazioni programmatiche. Industria e commercio - Canapa - Disciplina legislativa della produzione e del commercio - Pone in essere un sistema che rientra tra i programmi e i controlli che l'art. 41 della Costituzione da' facolta' alla legge di determinare - Inosservanza del principio della riserva di legge - Illimitata discrezionalita' dell'ente pubblico preposto all'organizzazione ed al controllo del settore nel porre limitazioni e controlli all'attivita' economica privata - Inidoneita' della prassi e dei regolamenti di esecuzione a colmare le deficienze risultanti dalla legge e ad assolvere l'obbligo posto dal precetto costituzionale - Illegittimita' costituzionale della intera disciplina vigente nel settore della canapa. Industria e commercio - Canapa - Legge di delegazione 9 aprile 1953, n. 297, art. 7 - Violazione degli artt. 41 e 76 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale - D.L. 17 novembre 1953, n. 842, artt. 2 e 3 - Violazione dell'art. 41 - Legittimita' costituzionale. (063C0046) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.101 del 13-4-1963)

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