N. 46
SENTENZA 4 APRILE 1963
Deposito in cancelleria: 9 aprile 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 101 del 13 aprile 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza che lo promuove - Individuazione dell'oggetto Impugnazione
dell'intero complesso di disposizioni legislative vigenti in una
determinata materia, giustificata dall'esistenza di uno stretto nesso
unitario - Proponibilita' della questione. (Legge 11 marzo 1953, n.
87, art. 23).
Industria e commercio - Canapa - Sua produzione e commercio -
Assunta illegittimita' della relativa disciplina in quanto posta in
essere autoritativamente sotto l'impero del cessato ordinamento
corporativo e per le esigenze del tempo di guerra - Insufficienza del
motivo di illegittimita' - Sussistenza anche di altre finalita'-
Conservazione in vigore di una disciplina giuridica per soddisfare
esigenze nuove e diverse da quelle originarie - Legittimita'.
Industria e commercio - Ammassi - Legittimita' condizionata alla
loro istituzione per un tempo definito, a prodotti di prima necessita',
ed a specifiche finalita' pubbliche - Esclusione - Ammasso obbligatorio
- Costituisce strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i
controlli consentiti dall'art. 41 della Costituzione anche in casi
diversi.
Agricoltura - Cod. civ., art. 2617 - Ammasso di prodotti agricoli -
Gestione collettiva a mezzo di consorzi obbligatori Non viola l'art. 41
della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Liberta' di iniziativa economica - Costituzione, art. 41 -
Definizione dei concetti di "utilita' sociale" e di "fini sociali"
richiamati nell'articolo - Non necessaria una dichiarazione esplicita
del legislatore circa la loro sussistenza - Possibilita' di desumerli
dal sistema di intervento e dai controlli che la legge prevede -
Individuazione dei fini sociali in base alla concreta disciplina di un
settore produttivo anche in mancanza di esplicite dichiarazioni
programmatiche.
Industria e commercio - Canapa - Disciplina legislativa della
produzione e del commercio - Pone in essere un sistema che rientra tra
i programmi e i controlli che l'art. 41 della Costituzione da' facolta'
alla legge di determinare - Inosservanza del principio della riserva di
legge - Illimitata discrezionalita' dell'ente pubblico preposto
all'organizzazione ed al controllo del settore nel porre limitazioni e
controlli all'attivita' economica privata - Inidoneita' della prassi e
dei regolamenti di esecuzione a colmare le deficienze risultanti dalla
legge e ad assolvere l'obbligo posto dal precetto costituzionale -
Illegittimita' costituzionale della intera disciplina vigente nel
settore della canapa.
Industria e commercio - Canapa - Legge di delegazione 9 aprile
1953, n. 297, art. 7 - Violazione degli artt. 41 e 76 della
Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita'
costituzionale - D.L. 17 novembre 1953, n. 842, artt. 2 e 3 -
Violazione dell'art. 41 - Legittimita' costituzionale.
(063C0046)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.101 del 13-4-1963)
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