N. 87
SENTENZA 25 MAGGIO 1963
Deposito in cancelleria: 8 giugno 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 159
del 15 giugno 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza che lo promuove - Valutazione della rilevanza - Ampia
motivazione - Insindacabilita'. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Individuazione dell'oggetto - Interpretazione dell'ordinanza di rinvio
- Fattispecie - Competenza della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza che lo promuove - Inesatta indicazione delle norme
costituzionali che si assumono violate - Irrilevanza - Individuabilita'
della questione proposta - Ammissibilita'. (Legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 23).
Provincia di Bolzano - Usi civici - Potesta' legislativa primaria -
Limiti - Legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, artt. 1 e 2:
qualificazione di interessenze, vicinie etc., quali "comunita' private
di interesse pubblico" - Deroga al sistema della legge statale 16
giugno 1927, n. 1766 - Principi deducibili da tale legge - Non possono
essere assunti a principi generali dell'ordinamento giuridico -
Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Statuto Valle d'Aosta
art. 2, lett. o; Statuto siciliano, art. 14, lett. c; Statuto sardo
art. 3, lett. m). Provincia di Bolzano - Usi civici - Legge
provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, artt. 1 e 2 - Dubbi sulla tesi di
parte che la legge provinciale non abbia fatto se non restituire alle
interessenze, vicinie etc. il carattere di comunioni di diritto privato
- Non tolgono valore alla tesi della non fondatezza della questione di
legittimita' costituzionale della legge - Assunto secondo il quale la
legittimita' della legge dipende dalla condizione che essa ripeta e
rinnovi consuetudini, tradizioni, norme e istituzioni anteriori alla
entrata in vigore della legislazione italiana nella Provincia -
Esclusione - Discrezionalita' del legislatore provinciale in materia
non pacifica.
Provincia di Bolzano - Usi civici - Legge provinciale 7 gennaio 1959,
n. 2, art. 20 - Dichiarazione giudiziale di estinzione dei processi in
corso - Conseguente cancellazione delle annotazioni relative sul libro
fondiario - Competenza legislativa della Provincia - Esclusione -
Inutilita' della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una
norma enunciativa di una conseguenza giuridica alla quale si
perverrebbe egualmente in applicazione di principi generali
dell'ordinamento - Irrilevanza - Illegittimita' costituzionale.
(063C0087)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.159 del 15-6-1963)
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