N. 87 SENTENZA 25 maggio - 8 giugno 1963

N. 87 SENTENZA 25 MAGGIO 1963 Deposito in cancelleria: 8 giugno 1963. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 159 del 15 giugno 1963. Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Valutazione della rilevanza - Ampia motivazione - Insindacabilita'. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Individuazione dell'oggetto - Interpretazione dell'ordinanza di rinvio - Fattispecie - Competenza della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Inesatta indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate - Irrilevanza - Individuabilita' della questione proposta - Ammissibilita'. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Provincia di Bolzano - Usi civici - Potesta' legislativa primaria - Limiti - Legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, artt. 1 e 2: qualificazione di interessenze, vicinie etc., quali "comunita' private di interesse pubblico" - Deroga al sistema della legge statale 16 giugno 1927, n. 1766 - Principi deducibili da tale legge - Non possono essere assunti a principi generali dell'ordinamento giuridico - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Statuto Valle d'Aosta art. 2, lett. o; Statuto siciliano, art. 14, lett. c; Statuto sardo art. 3, lett. m). Provincia di Bolzano - Usi civici - Legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, artt. 1 e 2 - Dubbi sulla tesi di parte che la legge provinciale non abbia fatto se non restituire alle interessenze, vicinie etc. il carattere di comunioni di diritto privato - Non tolgono valore alla tesi della non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge - Assunto secondo il quale la legittimita' della legge dipende dalla condizione che essa ripeta e rinnovi consuetudini, tradizioni, norme e istituzioni anteriori alla entrata in vigore della legislazione italiana nella Provincia - Esclusione - Discrezionalita' del legislatore provinciale in materia non pacifica. Provincia di Bolzano - Usi civici - Legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, art. 20 - Dichiarazione giudiziale di estinzione dei processi in corso - Conseguente cancellazione delle annotazioni relative sul libro fondiario - Competenza legislativa della Provincia - Esclusione - Inutilita' della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma enunciativa di una conseguenza giuridica alla quale si perverrebbe egualmente in applicazione di principi generali dell'ordinamento - Irrilevanza - Illegittimita' costituzionale. (063C0087) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.159 del 15-6-1963)

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