N. 129 SENTENZA 4 - 13 luglio 1963

N. 129 SENTENZA 4 LUGLIO 1963 Deposito in cancelleria: 13 luglio 1963. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 20 luglio 1963. Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes") - Questioni di legittimita' costituzionale sollevate sugli artt. 1-7 - Asserita violazione degli artt. 39, quarto comma, 76 e 71 della Costituzione - Questioni gia' decise nel senso della non fondatezza - Insussistenza di nuovi motivi - Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9). Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes") - Art. 7, ultimo comma - Derogabilita' a favore dei lavoratori delle norme recepite dalla legge delegante per effetto di nuove piu' favorevoli pattuizioni contenute in contratti collettivi o individuali - Esclusione dell'intervento del giudice e conseguente violazione dell'art. 36 della Costituzione - Insussistenza - Legittimazione dei lavoratori non associati a chiedere giudizialmente ed ottenere la rivalutazione del trattamento economico stabilito nei contratti collettivi recepiti nella legge - Indice rivelatore del mutamento intervenuto - E' costituito dai contratti collettivi di diritto privato stipulati dai sindacati - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes") - Interpretazione della legge ed accertamento di eventuali eccessi dai limiti della delega da parte dei singoli decreti delegati - Competenza della Corte costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1). Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes") - Limiti posti al Governo nell'esercizio del potere delegato - Divieto di stabilire disposizioni contrattuali contrastanti con norme imperative di legge e non corrispondenti al fine di assicurare i minimi di trattamento. (Costituzione, art. 76). Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga onmes") - Addetti alle industrie edilizie e affini - Obblighi derivanti dalla costituzione di Casse edili - Rispondenza alla finalita' di garantire minimi di trattamento - Insussistenza - Inscindibile correlazione tra il fine da conseguire e il mezzo prescelto - Esclusione - Accantonamento di una percentuale del salario presso istituti bancari. (D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, art. 34). Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes") - Addetti alle industrie edilizie - Peculiarita' delle loro prestazioni - Inapplicabilita' della ordinaria disciplina in ordine alle ferie, alla gratifica ed alle festivita' - Accantonamento presso istituti bancari di una percentuale della paga - Applicazione "erga omnes" - Istituzione di Casse edili - Inestensibilita' ai lavoratori non associati - Attivita' di carattere assistenziale e previdenziale svolta dalle Casse - Inestensibilita'. Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes") - Addetti alle industrie edilizie - Casse edili - D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 - Eccesso dai limiti della delega - Illegittimita' costituzionale parziale. (Costituzione, art. 76). (063C0129) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.194 del 20-7-1963)

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