N. 129
SENTENZA 4 LUGLIO 1963
Deposito in cancelleria: 13 luglio 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 20 luglio 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI
Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie
per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
("erga omnes") - Questioni di legittimita' costituzionale sollevate
sugli artt. 1-7 - Asserita violazione degli artt. 39, quarto comma, 76
e 71 della Costituzione - Questioni gia' decise nel senso della non
fondatezza - Insussistenza di nuovi motivi - Manifesta infondatezza.
(Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).
Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie
per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
("erga omnes") - Art. 7, ultimo comma - Derogabilita' a favore dei
lavoratori delle norme recepite dalla legge delegante per effetto di
nuove piu' favorevoli pattuizioni contenute in contratti collettivi o
individuali - Esclusione dell'intervento del giudice e conseguente
violazione dell'art. 36 della Costituzione - Insussistenza -
Legittimazione dei lavoratori non associati a chiedere giudizialmente
ed ottenere la rivalutazione del trattamento economico stabilito nei
contratti collettivi recepiti nella legge - Indice rivelatore del
mutamento intervenuto - E' costituito dai contratti collettivi di
diritto privato stipulati dai sindacati - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie
per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
("erga omnes") - Interpretazione della legge ed accertamento di
eventuali eccessi dai limiti della delega da parte dei singoli decreti
delegati - Competenza della Corte costituzionale. (Costituzione, artt.
76 e 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).
Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie
per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
("erga omnes") - Limiti posti al Governo nell'esercizio del potere
delegato - Divieto di stabilire disposizioni contrattuali contrastanti
con norme imperative di legge e non corrispondenti al fine di
assicurare i minimi di trattamento. (Costituzione, art. 76).
Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie
per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
("erga onmes") - Addetti alle industrie edilizie e affini - Obblighi
derivanti dalla costituzione di Casse edili - Rispondenza alla
finalita' di garantire minimi di trattamento - Insussistenza -
Inscindibile correlazione tra il fine da conseguire e il mezzo
prescelto - Esclusione - Accantonamento di una percentuale del salario
presso istituti bancari. (D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, art. 34).
Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie
per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
("erga omnes") - Addetti alle industrie edilizie - Peculiarita' delle
loro prestazioni - Inapplicabilita' della ordinaria disciplina in
ordine alle ferie, alla gratifica ed alle festivita' - Accantonamento
presso istituti bancari di una percentuale della paga - Applicazione
"erga omnes" - Istituzione di Casse edili - Inestensibilita' ai
lavoratori non associati - Attivita' di carattere assistenziale e
previdenziale svolta dalle Casse - Inestensibilita'.
Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie
per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
("erga omnes") - Addetti alle industrie edilizie - Casse edili - D.P.R.
14 luglio 1960, n. 1032, e D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 - Eccesso dai
limiti della delega - Illegittimita' costituzionale parziale.
(Costituzione, art. 76).
(063C0129)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.194 del 20-7-1963)
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