N. 135
SENTENZA 4 LUGLIO 1963
Deposito in cancelleria: 13 luglio 1963.
Pubblicaziane in "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 20 luglio 1963.
Pres. AMBROSINI rel. AMBROSINI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Autonomia dal giudizio a quo - Ininfluenza delle vicende del processo
principale - Transazione in questo intervenuta - Prosecuzione del
giudizio di legittimita'. (Norme integrative, art. 22).
Esecuzione forzata - Atti esecutivi su beni mobili ed immobili di
proprieta' di Stato estero il cui ordinamento ammetta la reciprocita' -
Legge 15 luglio 1926, n. 1263, articolo unico, terzo comma -
Autorizzazione del Ministro per la giustizia - Violazione degli artt.
10, 24 e 42 della Costituzione - Insussistenza - Temperamenti
all'esercizio del diritto privato rivolti ad armonizzare l'interesse
dei singoli con quelli della collettivita' - Legittimita' - Norme
impugnate - Non attengono alla materia dell'espropriazione - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Esecuzione forzata - Atti esecutivi su beni mobili ed immobili di
proprieta' di Stato estero il cui ordinamento ammetta la reciprocita' -
Legge 15 luglio 1926, n. 1263, articolo unico, ultimo comma -
Esclusione di qualsiasi ricorso contro il decreto del Ministro della
giustizia che accerti l'esistenza della reciprocita' e contro quello
che rifiuti l'autorizzazione - Violazione dell'art. 113 della
Costituzione - Illegittimita' costituzionale.
Diritti individuali - Disposizioni legislative che, senza svuotarne
il contenuto, ne condizionano l'esercizio ad un'autorizzazione
giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico -
Legittimita'.
Diritto di difesa - Costituzione, art. 24 - Interpretazione -
Procedimento esecutivo - Non preclude al legislatore la possibilita' di
subordinare l'esercizio del diritto a controlli e condizioni per la
tutela di preminenti interessi pubblici.
(063C0135)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.194 del 20-7-1963)
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