N. 155
SENTENZA 5 DICEMBRE 1963
Deposito in cancelleria: 13 dicembre 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 331 del 21 dicembre 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Oggetto - E' delimitato dall'ordinanza del giudice a quo - Eccezioni
sollevate dalle parti nel giudizio di merito e non accolte
nell'ordinanza di rinvio - Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 23).
Imposte e tasse - Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, artt. 2 e 3 -
Imposizione dell'addizionale E. C. A. su redditi maturati anteriormente
alla pubblicazione della legge - Disparita' di trattamento fra
contribuenti a seconda che le obbligazioni d'imposta siano iscritte a
ruolo prima o dopo una certa data - Violazione degli artt. 3 e 53 della
Costituzione - Illegittimita' costituzionale.
Imposte e tasse - Addizionale E. C. A. - Grava sugli stessi redditi
per i quali si deve un'imposta o sovrimposta principale - Legge 10
dicembre 1961, n. 1346, art. 2 - Imposizione ed aumento
dell'addizionale su redditi maturati anteriormente alla pubblicazione
della legge - Incide in maniera diversa su contribuenti che si trovano
in situazioni obbiettivamente identiche - Mancanza di giustificazione -
Violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale parziale.
Imposte e tasse - Capacita' contributiva dei cittadini -
Costituzione, art. 53, primo comma - Interpretazione - Esige
imposizione uguale per redditi uguali - Derogabilita' del principio in
caso di necessita' finanziarie dello Stato - Esclusione.
Bilancio - Necessita' finanziarie dello Stato - Aumento delle
aliquote o del numero dei contribuenti - Legittimita' - Imposizione di
un obbligo tributario diverso a carico di contribuenti ai quali e'
riconosciuta la stessa capacita' contributiva - Esclusione.
(Costituzione, artt. 3, 53 e 81).
Imposte e tasse - Addizionale E. C. A. - Grava sugli stessi redditi
per i quali si deve un'imposta o sovrimposta principale - Legge 10
dicembre 1961, n. 1346, art. 2, primo comma, prima parte -
Illegittimita' costituzionale nei limiti in cui e' applicabile a
periodi di imposta anteriori al 1960 o al 1959-60 - Art. 2, secondo
comma - Illegittimita' costituzionale - Art. 3 - Esclusione di
illegittimita' costituzionale. (Costituzione, articolo 53, primo
comma).
Sindacato di legittimita' costituzionale - Pronuncie della Corte
costituzionale - Dichiarazione di parziale illegittimita' di una
disposizione - Norma accessoria - Automatica restrizione dell'ambito di
efficacia - Necessita' di un'espressa dichiarazione di illegittimita' -
Esclusione.
(063C0155)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.331 del 21-12-1963)
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