N. 155 SENTENZA 5 - 13 dicembre 1963

N. 155 SENTENZA 5 DICEMBRE 1963 Deposito in cancelleria: 13 dicembre 1963. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 331 del 21 dicembre 1963. Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto - E' delimitato dall'ordinanza del giudice a quo - Eccezioni sollevate dalle parti nel giudizio di merito e non accolte nell'ordinanza di rinvio - Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Imposte e tasse - Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, artt. 2 e 3 - Imposizione dell'addizionale E. C. A. su redditi maturati anteriormente alla pubblicazione della legge - Disparita' di trattamento fra contribuenti a seconda che le obbligazioni d'imposta siano iscritte a ruolo prima o dopo una certa data - Violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale. Imposte e tasse - Addizionale E. C. A. - Grava sugli stessi redditi per i quali si deve un'imposta o sovrimposta principale - Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, art. 2 - Imposizione ed aumento dell'addizionale su redditi maturati anteriormente alla pubblicazione della legge - Incide in maniera diversa su contribuenti che si trovano in situazioni obbiettivamente identiche - Mancanza di giustificazione - Violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione - Illegittimita' costituzionale parziale. Imposte e tasse - Capacita' contributiva dei cittadini - Costituzione, art. 53, primo comma - Interpretazione - Esige imposizione uguale per redditi uguali - Derogabilita' del principio in caso di necessita' finanziarie dello Stato - Esclusione. Bilancio - Necessita' finanziarie dello Stato - Aumento delle aliquote o del numero dei contribuenti - Legittimita' - Imposizione di un obbligo tributario diverso a carico di contribuenti ai quali e' riconosciuta la stessa capacita' contributiva - Esclusione. (Costituzione, artt. 3, 53 e 81). Imposte e tasse - Addizionale E. C. A. - Grava sugli stessi redditi per i quali si deve un'imposta o sovrimposta principale - Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, art. 2, primo comma, prima parte - Illegittimita' costituzionale nei limiti in cui e' applicabile a periodi di imposta anteriori al 1960 o al 1959-60 - Art. 2, secondo comma - Illegittimita' costituzionale - Art. 3 - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, articolo 53, primo comma). Sindacato di legittimita' costituzionale - Pronuncie della Corte costituzionale - Dichiarazione di parziale illegittimita' di una disposizione - Norma accessoria - Automatica restrizione dell'ambito di efficacia - Necessita' di un'espressa dichiarazione di illegittimita' - Esclusione. (063C0155) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.331 del 21-12-1963)

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