N. 28
SENTENZA 18 MARZO 1964
Deposito in cancelleria: 2 aprile 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 91
dell'11 aprile 1964 e in "Bollettino Ufficiale" della Regione
Trentino-Alto Adige n. 15 del 14 aprile 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI
Regione Trentino-Alto Adige - Toponomastica - Legge regionale 16
agosto 1963, n. 22 - Denominazione di frazione di un Comune della
Provincia di Bolzano - Violazione dell'art. 11, n. 3, dello Statuto
regionale - Illegittimita' costituzionale. (Legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5).
Toponomastica - Significato del termine nelle leggi dello Stato -
Interpretazione nel senso piu' generale di denominazione di qualsiasi
specie di luogo. (R.D. 29 marzo 1923, n. 800).
Regione Trentino-Alto Adige - Provincie - Potesta' legislativa
esclusiva - Limite costituito dai principi dell'ordinamento - Nozione.
Enti locali - Comuni - Denominazione dei Comuni e delle frazioni -
Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, art. 266 - Identita'
di trattamento - Razionalita' della disposizione desunta dalla natura
delle frazioni - Valore di principio generale dell'ordinamento -
Esclusione.
Regione Trentino-Alto Adige - Toponomastica - Denominazione di
frazione di un Comune della Provincia di Bolzano - Competenza
provinciale ex artt. 7 e 11, n. 3, dello Statuto speciale - Legge
regionale 16 agosto 1963, n. 22 - Illegittimita' costituzionale.
(064C0028)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.91 del 11-4-1964)
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