N. 41 SENTENZA 13 - 23 maggio 1964

N. 41 SENTENZA 13 MAGGIO 1964 Deposito in cancelleria: 23 maggio 1964. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 30 maggio 1964. Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI Riforma fondiaria - Decreti di esproprio - Corrispondenza tra piano pubblicato e piano approvato - Costituisce garanzia di legalita' dei decreti legislativi di scorporo. (Legge 12 maggio 1950, n. 230, artt. 2, 4 e 5). Riforma fondiaria - Sistema delle relative leggi - Delegazione al Potere esecutivo - Emanazione di provvedimenti particolari con forza di legge - Procedimento inteso alla salvaguardia ed alla certezza delle singole posizioni soggettive - Inosservanza - Vizio di legittimita' costituzionale. Riforma fondiaria - Espropriazione di quote di beni indivisi - Ammissibilita' in base alle leggi sulla riforma. (Legge 12 maggio 1950, n. 230, art. 2; Legge 18 maggio 1951, n. 333, art. 8). Riforma fondiaria - D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1410 - Non corrispondenza con il piano pubblicato - Beni di proprieta' comune a piu' soggetti - Espropriazione in testa ad un condomino anche della quota di cui il piano pubblicato prevedeva l'espropriazione in testa ad altro condomino - Illegittimita' costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma). (064C0041) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.132 del 30-5-1964)

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