N. 41
SENTENZA 13 MAGGIO 1964
Deposito in cancelleria: 23 maggio 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 30 maggio 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI
Riforma fondiaria - Decreti di esproprio - Corrispondenza tra piano
pubblicato e piano approvato - Costituisce garanzia di legalita' dei
decreti legislativi di scorporo. (Legge 12 maggio 1950, n. 230, artt.
2, 4 e 5).
Riforma fondiaria - Sistema delle relative leggi - Delegazione al
Potere esecutivo - Emanazione di provvedimenti particolari con forza di
legge - Procedimento inteso alla salvaguardia ed alla certezza delle
singole posizioni soggettive - Inosservanza - Vizio di legittimita'
costituzionale.
Riforma fondiaria - Espropriazione di quote di beni indivisi -
Ammissibilita' in base alle leggi sulla riforma. (Legge 12 maggio
1950, n. 230, art. 2; Legge 18 maggio 1951, n. 333, art. 8).
Riforma fondiaria - D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1410 - Non
corrispondenza con il piano pubblicato - Beni di proprieta' comune a
piu' soggetti - Espropriazione in testa ad un condomino anche della
quota di cui il piano pubblicato prevedeva l'espropriazione in testa ad
altro condomino - Illegittimita' costituzionale. (Costituzione, artt.
76 e 77, primo comma).
(064C0041)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.132 del 30-5-1964)
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