N. 56
SENTENZA 9 GIUGNO 1964
Deposito in cancelleria: 23 giugno 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 157 del 22 giugno 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Regione
Trentino-Alto Adige - Ricorso della Provincia contro legge regionale -
Termine. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 33 e 36).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Regione
Trentino-Alto Adige - Ricorso della Provincia contro legge regionale -
Legittimazione del Consiglio provinciale e, in caso di urgenza e salva
ratifica, della Giunta. (Statuto speciale, artt. 82, terzo comma, e 48,
n. 7).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Regione
Trentino-Alto Adige - Ricorso della Provincia contro legge regionale -
Casi di proponibilita'. (Statuto speciale, art. 82).
Regione Trentino-Alto Adige - Legge regionale 28 dicembre 1963, n.
33: "Associazione della Regione all'Istituto trentino di cultura" -
Violazione della sfera di competenza per materia riconosciuta alla
Provincia dall'art. 11, n. 4, dello Statuto - Insussistenza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Regione Trentino-Alto Adige - Legge regionale 28 dicembre 1963, n.
33: "Associazione della Regione all'Istituto trentino di cultura" -
Erogazione di un contributo annuo - Attua una destinazione di fondi
regionali per fini non riconducibili tra quelli predeterminati ed
inderogabili della Regione - Violazione degli artt. 4, 5 e 11 dello
Statuto - Illegittimita' costituzionale.
(064C0056)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.157 del 22-6-1964)
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