N. 75
SENTENZA 23 GIUGNO 1964
Deposito in cancelleria: 7 luglio 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 169 dell'11 luglio 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI
Lavoro - Tutela - Costituzione, art. 36, primo comma - Contenuto -
Interpretazione - Non garantisce la parita' delle prestazioni nel
rapporto sinallagmatico di lavoro - Applicabilita' alle professioni
intellettuali (lavoro autonomo) solo considerando l'attivita'
professionale nel suo complesso e non in relazione ai singoli rapporti
e alle singole prestazioni.
Tariffe professionali - Riduzione disposta con legge per
determinati atti - Pretesa violazione dell'art. 36, primo comma, della
Costituzione sotto il profilo che esse sarebbero basate sulla
corrispondenza costituzionalmente garantita della retribuzione al
lavoro prestato - Insussistenza - Fattispecie - Legge 2 giugno 1961, n.
454, art. 28, ottavo comma - Riduzione degli onorari spettanti al
notaio - Si inserisce nella disciplina legale della professione
notarile - Non viola neppure l'art. 35 della Costituzione - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Tariffe professionali - Onorari notarili - Legge 2 giugno 1961, n.
454, art. 28, ottavo comma - Riduzione a meta' degli onorari spettanti
al notaio per la partecipazione ad atti inerenti alla formazione ed
all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina - Violazione del
principio di eguaglianza - Insussistenza - Carattere di servizio
pubblico proprio della professione notarile - Riduzione disposta come
in altri casi in vista di particolari finalita' sociali - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
(064C0075)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.169 del 11-7-1964)
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