N. 87
ORDINANZA 23 OTTOBRE 1964
Deposito in cancelleria: 12 novembre 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI
Agricoltura - Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Legge
12 giugno 1962, n. 567, artt. 1 e 16 - Potere delle Commissioni
tecniche provinciali di stabilire i limiti minimi e massimi della
misura dei canoni annuali - Preteso contrasto con gli artt. 41 e 42
della Costituzione - Questione gia' decisa nel senso della esclusione
di illegittimita' costituzionale - Insussistenza di nuovi motivi -
Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo
comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).
Liberta' di iniziativa economica - Costituzione, artt. 41 e 42 -
Riserva di legge - Interpretazione.
(064C0087)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.295 del 28-11-1964)
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