N. 9
SENTENZA 4 FEBBRAIO 1965
Deposito in cancelleria: 19 febbraio 1965.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 52 del 27 febbraio 1965.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Norme
anteriori all'entrata in vigore della Costituzione - Sindacato di
legittimita' riferito alla loro struttura obbiettiva - Irrilevanza del
fine o dell'occasione che le fece approvare. (Costituzione, art. 134).
Incitamento a pratiche contro la procreazione - Codice penale, art.
553 - T.U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, art. 112 -
Illegittimita' costituzionale sostenuta nel presupposto del loro
rapporto con la politica demografica del passato regime - Insufficienza
del criterio.
Liberta' di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 -
Limitazioni - Necessita' di riserva assoluta di legge - Loro fondamento
in principi espliciti o impliciti della Costituzione.
Incitamento a pratiche contro la procreazione - Codice penale, art.
553 - Divieto di pubblica propaganda e di pubblico incitamento -
Oggetto della norma - Tutela del buon costume - Rientra tra le
limitazioni costituzionalmente previste alla liberta' di manifestazione
del pensiero - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(Costituzione, art. 21).
Liberta' di manifestazione del pensiero - Limitazioni - Buon
costume - Non coincide con la morale o la coscienza etica - Comprende
quei comportamenti nella vita sociale di relazione la cui inosservanza
comporta la violazione del pudore sessuale - Definizione puntuale del
buon costume - Non e' necessaria ai fini della risoluzione della
controversia. (Costituzione, art. 21).
Incitamento a pratiche contro la procreazione - Codice penale, art.
553 - Interpretazione - Tutela il buon costume - Non si limita a
vietare la generica propaganda anticoncezionale, ne' limita la liberta'
di manifestazione del pensiero scientifico. (Costituzione, artt. 21 e
33, primo comma).
Liberta' di manifestazione del pensiero in generale - Costituzione,
art. 21 - Tutela costituzionale rafforzata per le manifestazioni nel
campo scientifico - Costituzione, art. 33, primo comma.
Atti ed oggetti contrari al pudore ed alla pubblica decenza - T.U.
delle leggi di p. s., art. 112 - Divieto di mettere in circolazione
scritti o disegni che divulgano i mezzi rivolti ad impedire la
procreazione - Interpretazione della norma impugnata nel senso che il
divieto si riferisce a scritti e disegni che offendono il buon costume
- Non viola l'art. 21 della Costituzione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
(065C0009)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 27-2-1965)
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