N. 9 SENTENZA 4 - 19 febbraio 1965

N. 9 SENTENZA 4 FEBBRAIO 1965 Deposito in cancelleria: 19 febbraio 1965. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 52 del 27 febbraio 1965. Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Norme anteriori all'entrata in vigore della Costituzione - Sindacato di legittimita' riferito alla loro struttura obbiettiva - Irrilevanza del fine o dell'occasione che le fece approvare. (Costituzione, art. 134). Incitamento a pratiche contro la procreazione - Codice penale, art. 553 - T.U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, art. 112 - Illegittimita' costituzionale sostenuta nel presupposto del loro rapporto con la politica demografica del passato regime - Insufficienza del criterio. Liberta' di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 - Limitazioni - Necessita' di riserva assoluta di legge - Loro fondamento in principi espliciti o impliciti della Costituzione. Incitamento a pratiche contro la procreazione - Codice penale, art. 553 - Divieto di pubblica propaganda e di pubblico incitamento - Oggetto della norma - Tutela del buon costume - Rientra tra le limitazioni costituzionalmente previste alla liberta' di manifestazione del pensiero - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 21). Liberta' di manifestazione del pensiero - Limitazioni - Buon costume - Non coincide con la morale o la coscienza etica - Comprende quei comportamenti nella vita sociale di relazione la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale - Definizione puntuale del buon costume - Non e' necessaria ai fini della risoluzione della controversia. (Costituzione, art. 21). Incitamento a pratiche contro la procreazione - Codice penale, art. 553 - Interpretazione - Tutela il buon costume - Non si limita a vietare la generica propaganda anticoncezionale, ne' limita la liberta' di manifestazione del pensiero scientifico. (Costituzione, artt. 21 e 33, primo comma). Liberta' di manifestazione del pensiero in generale - Costituzione, art. 21 - Tutela costituzionale rafforzata per le manifestazioni nel campo scientifico - Costituzione, art. 33, primo comma. Atti ed oggetti contrari al pudore ed alla pubblica decenza - T.U. delle leggi di p. s., art. 112 - Divieto di mettere in circolazione scritti o disegni che divulgano i mezzi rivolti ad impedire la procreazione - Interpretazione della norma impugnata nel senso che il divieto si riferisce a scritti e disegni che offendono il buon costume - Non viola l'art. 21 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (065C0009) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 27-2-1965)

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