N. 12
SENTENZA 4 MARZO 1965
Deposito in cancelleria: 12 marzo 1965.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 65 del 13 marzo 1965.
Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza che lo promuove - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo
comma - Assunto contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico e del sistema costituzionale - Individuazione della censura
ad opera della Corte costituzionale mediante interpretazione
dell'ordinanza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Atto amministrativo - Limitazione di diritti - Obbligatorieta'
della motivazione - Fondamento.
Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo
comma: potere del prefetto di sospendere con ordinanza la circolazione
- Mancata enunciazione dell'obbligo di motivazione - Sussistenza di
esso pur nel silenzio della legge - Preteso contrasto con gli artt. 3,
16, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo
comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di
circolazione sopra una strada pubblica - Pretesa violazione dell'art. 3
della Costituzione - Mancata indicazione dell'obbligo di motivazione -
Eventuali abusi nell'esercizio del potere - Illegittimita' dell'atto
amministrativo e non della norma che ha conferito il potere.
Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo
comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di
circolazione sopra una strada pubblica - Pretesa violazione dell'art.
16 della Costituzione - Non esclude limitazioni della circolazione
stradale per motivi non attinenti alla sicurezza ed alla sanita', ma al
buon uso della strada - Possibilita' di una violazione di riflesso del
precetto costituzionale quando l'ordinanza intenda raggiungere scopi
non previsti dalla norma impugnata - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Liberta' di circolazione e di soggiorno - Costituzione, art. 16 -
Interpretazione.
Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo
comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di
circolazione sopra una strada pubblica - Carenza dell'obbligo di
motivazione - Pretesa violazione degli artt. 24 e 25, secondo comma,
della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo
comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di
circolazione sopra una strada pubblica - Obbligo, pur nel silenzio
della legge, di dare pubblicita' all'atto limitativo - Controllo del
giudice - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Atto amministrativo - Principio di legalita' - Atto contenente
ordini o divieti - Operativita' previa conoscenza di esso da parte dei
destinatari.
(065C0012)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.65 del 13-3-1965)
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