N. 12 SENTENZA 4 - 12 marzo 1965

N. 12 SENTENZA 4 MARZO 1965 Deposito in cancelleria: 12 marzo 1965. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 65 del 13 marzo 1965. Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma - Assunto contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico e del sistema costituzionale - Individuazione della censura ad opera della Corte costituzionale mediante interpretazione dell'ordinanza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Atto amministrativo - Limitazione di diritti - Obbligatorieta' della motivazione - Fondamento. Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di sospendere con ordinanza la circolazione - Mancata enunciazione dell'obbligo di motivazione - Sussistenza di esso pur nel silenzio della legge - Preteso contrasto con gli artt. 3, 16, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di circolazione sopra una strada pubblica - Pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione - Mancata indicazione dell'obbligo di motivazione - Eventuali abusi nell'esercizio del potere - Illegittimita' dell'atto amministrativo e non della norma che ha conferito il potere. Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di circolazione sopra una strada pubblica - Pretesa violazione dell'art. 16 della Costituzione - Non esclude limitazioni della circolazione stradale per motivi non attinenti alla sicurezza ed alla sanita', ma al buon uso della strada - Possibilita' di una violazione di riflesso del precetto costituzionale quando l'ordinanza intenda raggiungere scopi non previsti dalla norma impugnata - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Liberta' di circolazione e di soggiorno - Costituzione, art. 16 - Interpretazione. Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di circolazione sopra una strada pubblica - Carenza dell'obbligo di motivazione - Pretesa violazione degli artt. 24 e 25, secondo comma, della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Circolazione stradale - T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di circolazione sopra una strada pubblica - Obbligo, pur nel silenzio della legge, di dare pubblicita' all'atto limitativo - Controllo del giudice - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Atto amministrativo - Principio di legalita' - Atto contenente ordini o divieti - Operativita' previa conoscenza di esso da parte dei destinatari. (065C0012) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.65 del 13-3-1965)

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