N. 25 SENTENZA 6 - 14 aprile 1965

N. 25 SENTENZA 6 APRILE 1965 Deposito in cancelleria: 14 aprile 1965. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 98 del 17 aprile 1965. Pres. AMBROSINI - Rel. VERZI' Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Potere della Corte di interpretarla - Limitazione dell'oggetto alla norma impugnata - Accenno incidentale a concetto non posto in relazione ad un precetto costituzionale - Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Procedimento penale - Pubblicita' del dibattimento - Eccezioni - Giustificazione - Validita' anche rispetto al divieto di pubblicazione di atti a mezzo della stampa ex art. 164, n. 3. del Codice di procedura penale. Diritti di liberta' costituzionalmente garantiti - Limiti derivanti dalla tutela di diversi fondamentali interessi - Sussistenza del limite dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Liberta' di manifestazione del pensiero - Liberta' di stampa - Cronaca giudiziaria - Limiti derivanti dalla esigenza di non sacrificare altri beni garantiti - Limite ex art. 164, n. 3, del Codice di procedura penale - Giustificazione - Tutela del bene della giustizia. Procedimento penale - Codice di procedura penale, art. 164, n. 3 - Divieto di pubblicazione di determinati atti processuali del dibattimento a porte chiuse - Deroghe al principio della pubblicita' per ragioni estranee agli interessi della giustizia: pubblica igiene e riprovevole curiosita' - Limite al diritto di cronaca giudiziaria - Violazione dell'art. 21 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale parziale. (Codice di procedura penale, artt. 423 e 425). Procedimento penale - Codice di procedura penale, art. 164, n. 3 - Divieto di pubblicazione di determinati atti processuali del dibattimento a porte chiuse - Durata del divieto oltre la conclusione del processo - Non trova adeguata giustificazione nella tutela della serenita' del giudice - Illegittimita' costituzionale parziale. Procedimento penale - Codice di procedura penale, art. 164, n. 3 - Divieto di pubblicazione di determinati atti processuali del dibattimento a porte chiuse - Deroghe al principio di pubblicita' per ragioni diverse dalla riprovevole curiosita' o dalla pubblica igiene - Limiti alla liberta' di cronaca giudiziaria legittimati dalla tutela di altri beni costituzionalmente garantiti - Violazione dell'art. 21 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Codice di procedura penale, artt. 423 e 425). (065C0025) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.98 del 17-4-1965)

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