N. 25
SENTENZA 6 APRILE 1965
Deposito in cancelleria: 14 aprile 1965.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 98 del 17 aprile 1965.
Pres. AMBROSINI - Rel. VERZI'
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Potere della Corte di interpretarla -
Limitazione dell'oggetto alla norma impugnata - Accenno incidentale a
concetto non posto in relazione ad un precetto costituzionale -
Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Procedimento penale - Pubblicita' del dibattimento - Eccezioni -
Giustificazione - Validita' anche rispetto al divieto di pubblicazione
di atti a mezzo della stampa ex art. 164, n. 3. del Codice di procedura
penale.
Diritti di liberta' costituzionalmente garantiti - Limiti derivanti
dalla tutela di diversi fondamentali interessi - Sussistenza del limite
dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Liberta' di manifestazione del pensiero - Liberta' di stampa -
Cronaca giudiziaria - Limiti derivanti dalla esigenza di non
sacrificare altri beni garantiti - Limite ex art. 164, n. 3, del Codice
di procedura penale - Giustificazione - Tutela del bene della
giustizia.
Procedimento penale - Codice di procedura penale, art. 164, n. 3 -
Divieto di pubblicazione di determinati atti processuali del
dibattimento a porte chiuse - Deroghe al principio della pubblicita'
per ragioni estranee agli interessi della giustizia: pubblica igiene e
riprovevole curiosita' - Limite al diritto di cronaca giudiziaria -
Violazione dell'art. 21 della Costituzione - Illegittimita'
costituzionale parziale. (Codice di procedura penale, artt. 423 e
425).
Procedimento penale - Codice di procedura penale, art. 164, n. 3 -
Divieto di pubblicazione di determinati atti processuali del
dibattimento a porte chiuse - Durata del divieto oltre la conclusione
del processo - Non trova adeguata giustificazione nella tutela della
serenita' del giudice - Illegittimita' costituzionale parziale.
Procedimento penale - Codice di procedura penale, art. 164, n. 3 -
Divieto di pubblicazione di determinati atti processuali del
dibattimento a porte chiuse - Deroghe al principio di pubblicita' per
ragioni diverse dalla riprovevole curiosita' o dalla pubblica igiene -
Limiti alla liberta' di cronaca giudiziaria legittimati dalla tutela di
altri beni costituzionalmente garantiti - Violazione dell'art. 21 della
Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita'
costituzionale. (Codice di procedura penale, artt. 423 e 425).
(065C0025)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.98 del 17-4-1965)
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