N. 45 SENTENZA 26 maggio - 9 giugno 1965

N. 45 SENTENZA 26 MAGGIO 1965 Deposito in cancelleria: 9 giugno 1965. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 151 del 19 giugno 1965. Pres. AMBROSINI - Rel. BONIFACIO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate - Norme richiamate solo in funzione dell'interpretazione di altre - Delimitazione dell'oggetto della questione ad opera della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Lavoro - Diritto al lavoro - Costituzione, art. 4, primo comma - Interpretazione - Non garantisce il diritto al conseguimento di un'occupazione ne' alla conservazione del lavoro - Incidenza sulla determinazione dell'indirizzo politico nel senso di un adeguamento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare la continuita' del lavoro. Lavoro - Estinzione del rapporto di lavoro - Recesso dal rapporto a tempo indeterminato - Codice civile, art. 2118 - Non costituisce piu' principio generale dell'ordinamento - Progressiva restrizione della sua sfera di efficacia ad opera di atti legislativi e di accordi sindacali - Preteso contrasto con l'art. 4, primo comma, della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (065C0045) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.151 del 19-6-1965)

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