N. 45
SENTENZA 26 MAGGIO 1965
Deposito in cancelleria: 9 giugno 1965.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 151 del 19 giugno 1965.
Pres. AMBROSINI - Rel. BONIFACIO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Indicazione delle norme costituzionali
che si assumono violate - Norme richiamate solo in funzione
dell'interpretazione di altre - Delimitazione dell'oggetto della
questione ad opera della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Lavoro - Diritto al lavoro - Costituzione, art. 4, primo comma -
Interpretazione - Non garantisce il diritto al conseguimento di
un'occupazione ne' alla conservazione del lavoro - Incidenza sulla
determinazione dell'indirizzo politico nel senso di un adeguamento dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare
la continuita' del lavoro.
Lavoro - Estinzione del rapporto di lavoro - Recesso dal rapporto a
tempo indeterminato - Codice civile, art. 2118 - Non costituisce piu'
principio generale dell'ordinamento - Progressiva restrizione della sua
sfera di efficacia ad opera di atti legislativi e di accordi sindacali
- Preteso contrasto con l'art. 4, primo comma, della Costituzione -
Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(065C0045)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.151 del 19-6-1965)
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