N. 12
SENTENZA 4 FEBBRAIO 1966
Deposito in cancelleria: 12 febbraio 1966.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 12 marzo 1966.
Pres. AMBROSINI - Rel. PETROCELLI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Questione proposta dopo che il Pretore ha disposto il procedimento per
decreto - Ammissibilita'.
Reati e pene - Pene pecuniarie - Legge 4 aprile 1952, n. 218, art.
23; T.U. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 82 e 85; D.L. 9 novembre 1945,
n. 788, art. 16; legge 10 giugno 1940, n. 653, art. 32 - Asserito
contrasto con il principio della rieducazione del reo - Insussistenza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 27,
terzo comma).
Reati e pene - Rieducazione del reo - Costituzione, art. 27, terzo
comma - Interpretazione unitaria della disposizione - Pluralita' di
funzioni della pena - Compatibilita' delle pene pecuniarie con il
principio costituzionale.
(066C0012)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.64 del 12-3-1966)
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