N. 18 SENTENZA 3 - 10 marzo 1966

N. 18 SENTENZA 3 MARZO 1966 Deposito in cancelleria: 10 marzo 1966. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 12 marzo 1966. Pres. AMBROSINI - Rel. VERZI' Procedimento penale - Divieto di pubblicazione di determinati atti - Pubblicazione arbitraria - Codice di procedura penale, art. 164, n. 1, e Codice penale, art. 684 - Pretesa violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza - Punizione di "chiunque pubblica", comprese le parti private e i testimoni - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Procedimento penale - Divieto di pubblicazione di determinati atti - Pubblicazione arbitraria - Codice di procedura penale, art. 164, n. 1, e Codice penale, art. 684 - Necessita' di una disciplina differenziata fra il segreto istruttorio e la divulgazione di notizie per mezzo della stampa - Funzione sociale e possibili effetti antigiuridici di quest'ultima - Giustificano una rafforzata tutela del segreto istruttorio nei confronti della stampa. Liberta' di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 - Interpretazione - Limite nell'esigenza della realizzazione del bene della giustizia, anch'esso costituzionalmente garantito. Procedimento penale - Divieto di pubblicazione di atti istruttori - Arbitraria pubblicazione di essi - Codice di procedura penale, art. 164, n. l. e Codice penale, art. 684 - Assicurano la tutela del bene della realizzazione della giustizia - Pretesa violazione della libera manifestazione del pensiero per mezzo della stampa - Insussistenza Esclusione di illegittimita' costituzionale. (066C0018) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.64 del 12-3-1966)

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