N. 18
SENTENZA 3 MARZO 1966
Deposito in cancelleria: 10 marzo 1966.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 12 marzo 1966.
Pres. AMBROSINI - Rel. VERZI'
Procedimento penale - Divieto di pubblicazione di determinati atti
- Pubblicazione arbitraria - Codice di procedura penale, art. 164, n.
1, e Codice penale, art. 684 - Pretesa violazione del principio di
eguaglianza - Insussistenza - Punizione di "chiunque pubblica",
comprese le parti private e i testimoni - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Procedimento penale - Divieto di pubblicazione di determinati atti
- Pubblicazione arbitraria - Codice di procedura penale, art. 164, n.
1, e Codice penale, art. 684 - Necessita' di una disciplina
differenziata fra il segreto istruttorio e la divulgazione di notizie
per mezzo della stampa - Funzione sociale e possibili effetti
antigiuridici di quest'ultima - Giustificano una rafforzata tutela del
segreto istruttorio nei confronti della stampa.
Liberta' di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 -
Interpretazione - Limite nell'esigenza della realizzazione del bene
della giustizia, anch'esso costituzionalmente garantito.
Procedimento penale - Divieto di pubblicazione di atti istruttori -
Arbitraria pubblicazione di essi - Codice di procedura penale, art.
164, n. l. e Codice penale, art. 684 - Assicurano la tutela del bene
della realizzazione della giustizia - Pretesa violazione della libera
manifestazione del pensiero per mezzo della stampa - Insussistenza
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(066C0018)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.64 del 12-3-1966)
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