N. 20
SENTENZA 3 MARZO 1966
Deposito in cancelleria: 10 marzo 1966.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 12 marzo 1966.
Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI
Prigionieri di guerra - Lavoro prestato negli U.S.A. - Retribuzione
- Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S.
28 novembre 1947, n. 1430, di esecuzione del trattato di pace -
Asserita violazione degli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione -
Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Trattati internazionali - Acquisto di efficacia nell'ordinamento
interno - Ordine di esecuzione disposto con legge - Impegno assunto
dagli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei
confronti dei cittadini - Acquisto di diritti soggettivi conseguente
alla operativita' del trattato nell'ordinamento interno -
Applicabilita' del principio anche nei confronti di soggetti in
possesso dello status di prigionieri di guerra.
Prigionieri di guerra - Funzione delle convenzioni internazionali -
Conferimento di uno status giuridicamente tutelato - Previsione di
sanzioni a carico dello Stato detentore inosservante.
Prigionieri di guerra - Convenzione di Ginevra del 1929, art. 34 -
Retribuzione per il lavoro prestato - Diritto soggettivo.
Trattati internazionali - Trattati lesivi di situazioni giuridiche
tutelate dalla Costituzione - Legislazione ordinaria di esecuzione del
trattato - Sindacabilita' da parte della Corte costituzionale.
Prigionieri di guerra - Retribuzione per il lavoro prestato -
Convenzione di Ginevra del 1929, art. 34 - Conferimento del diritto ad
un salario minimo - Esclusione - Determinazione mediante accordo fra i
belligeranti o da parte dello Stato detentore - Rinuncia prevista
dall'art. 76 del trattato di pace - Non incide sul diritto ad una
maggiore retribuzione - Insussistenza nella specie di un accordo
rivolto ad ottenere salari piu' favorevoli.
(066C0020)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.64 del 12-3-1966)
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