N. 87
SENTENZA 22 GIUGNO 1966
Deposito in cancelleria: 6 luglio 1966.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 168 del 9 luglio 1966.
Pres. AMBROSINI - Rel. VERZI'
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Valutazione della rilevanza - Norma penale configurante tre distinte
ipotesi - Limitazione della questione a due di esse - Interpretazione
dell'ordinanza del giudice a quo in riferimento al capo di imputazione
nel processo principale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale - Interpretazione della
norma ordinaria impugnata - Considerazione della origine e della ratio
iniziale dell'atto - Non decisivita' - Riferimento alla obiettiva
struttura ed alla reale portata nel suo confronto con il precetto
costituzionale che si assume violato - Fattispecie - Codice penale,
art. 272.
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale - Codice penale,
art. 272, primo comma - Incriminazione per svolgimento di propaganda
diretta al ricorso alla violenza - Pretesa violazione dell'art. 21
della Costituzione - Insussistenza - Limiti della liberta' di
manifestazione del pensiero desunti dalla tutela del metodo
democratico, dell'ordine economico e dell'ordine pubblico - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale - Codice penale,
art. 272, secondo comma - Propaganda diretta a distruggere o a
deprimere il sentimento nazionale - Non implica offesa a beni
costituzionalmente garantiti - Violazione dell'art. 21 della
Costituzione - Illegittimita' costituzionale.
Liberta' di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 -
Interpretazione - Tutela del buon costume - Non costituisce il solo
limite - Sussistenza di altri limiti dipendenti dalla necessita' di
tutelare altri beni costituzionalmente garantiti.
Propaganda - Nozione - Distinzione dalla pura manifestazione del
pensiero.
Liberta' della manifestazione del pensiero - Limitazioni a tutela
del metodo democratico - Legittimita'. (Costituzione, artt. 1, 21 e
49).
(066C0087)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.168 del 9-7-1966)
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