N. 7
SENTENZA 1 FEBBRAIO 1967
Deposito in cancelleria: 4 febbraio 1967.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 38 dell'11 febbraio 1967.
Pres. AMBROSINI - Rel. OGGIONI
Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Obbligatorieta' e
gratuita' - Costituzione, art. 34, secondo comma - Natura di norma
precettiva - Vincola il contenuto delle necessarie norme di attuazione.
Istruzione pubblica - Ordinamento scolastico - Situazione normativa
al momento dell'entrata in vigore della Costituzione - Principi
generali della obbligatorieta' e gratuita' dell'istruzione inferiore -
Loro conferma e inquadramento sistematico.
Istruzione pubblica - Nozione - Distinzione dai concetti di
insegnamento e di educazione - Significato del termine "istruzione"
nell'art. 34, secondo comma, della Costituzione agli effetti della
gratuita' della prestazione - Accezione nel senso di insegnamento -
Ricomprensione nell'obbligo costituzionale di prestazioni collaterali
d'ordine materiale e strumentale (fornitura di libri di testo, di
materiale di cancelleria, di mezzi di trasporto) - Esclusione.
Istruzione pubblica - Gratuita' - Costituzione, art. 34, secondo
comma - Interesse alla formazione culturale dei cittadini - Assunzione
del servizio da parte dello Stato - Prestazione statuale di attivita'
avente ad oggetto tutto cio' che direttamente inerisce ad elementi
organizzativi (corpo insegnante, ambienti scolastici, etc.).
Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Obbligatorieta' e
gratuita' - Legge 30 dicembre 1962, n. 1859, artt. 4 e 9 - Istituzione
e regolamento della scuola media statale - Esonero dal pagamento di
tasse e dal versamento di contributi per iscrizione e frequenza - Attua
il precetto dell'art. 34, secondo comma, della Costituzione - Esatta
interpretazione dei limiti della gratuita' - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Istruzione pubblica - Diritto all'istruzione - Inquadramento nel
sistema costituzionale e nel campo dei rapporti etico-sociali - Non
esclude l'adempimento di corrispondenti doveri da parte dei genitori -
Residuo margine di attivita', anche se in parte onerosa, a carico dei
genitori. (Costituzione, art. 30).
Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Costituzione, articolo
34, secondo comma - Gratuita' della prestazione da parte dello Stato -
Sussistenza di ulteriori doveri a carico dei genitori anche se onerosi
- Provvidenze previste dall'art. 31 a favore delle famiglie piu'
bisognevoli di aiuto - Legge 30 dicembre 1962, n. 1859, art. 9 -
Istituzione e attivita' di patronati scolastici - Attua il precetto
costituzionale.
Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Adempimento del
relativo dovere per i genitori - Legge 30 dicembre 1962, n. 1859, art.
8: richiamo delle sanzioni previste dall'articolo 731 Cod. pen. per il
caso di inadempienza - Perdita del carattere di illegittimita' quando
sussistano "giusti motivi" valutabili dal giudice caso per caso -
Eventuale insufficienza delle "agevolazioni" previste dall'art. 31
della Costituzione - Ragionevole contemperamento tra esercizio di un
diritto e adempimento di un dovere.
Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Legge 30 dicembre
1962, n. 1859 - Gratuita' - Non comprende la fornitura gratuita dei
libri di testo - Legge 10 agosto 1964, n. 718: concessione del
beneficio agli alunni delle scuole elementari - Non determina
l'illegittimita' della legge del 1962 per violazione del principio di
eguaglianza - Differenza di trattamento - Giustificazione.
(067C0007)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 11-2-1967)
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