N. 7 SENTENZA 1 - 4 febbraio 1967

N. 7 SENTENZA 1 FEBBRAIO 1967 Deposito in cancelleria: 4 febbraio 1967. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 38 dell'11 febbraio 1967. Pres. AMBROSINI - Rel. OGGIONI Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Obbligatorieta' e gratuita' - Costituzione, art. 34, secondo comma - Natura di norma precettiva - Vincola il contenuto delle necessarie norme di attuazione. Istruzione pubblica - Ordinamento scolastico - Situazione normativa al momento dell'entrata in vigore della Costituzione - Principi generali della obbligatorieta' e gratuita' dell'istruzione inferiore - Loro conferma e inquadramento sistematico. Istruzione pubblica - Nozione - Distinzione dai concetti di insegnamento e di educazione - Significato del termine "istruzione" nell'art. 34, secondo comma, della Costituzione agli effetti della gratuita' della prestazione - Accezione nel senso di insegnamento - Ricomprensione nell'obbligo costituzionale di prestazioni collaterali d'ordine materiale e strumentale (fornitura di libri di testo, di materiale di cancelleria, di mezzi di trasporto) - Esclusione. Istruzione pubblica - Gratuita' - Costituzione, art. 34, secondo comma - Interesse alla formazione culturale dei cittadini - Assunzione del servizio da parte dello Stato - Prestazione statuale di attivita' avente ad oggetto tutto cio' che direttamente inerisce ad elementi organizzativi (corpo insegnante, ambienti scolastici, etc.). Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Obbligatorieta' e gratuita' - Legge 30 dicembre 1962, n. 1859, artt. 4 e 9 - Istituzione e regolamento della scuola media statale - Esonero dal pagamento di tasse e dal versamento di contributi per iscrizione e frequenza - Attua il precetto dell'art. 34, secondo comma, della Costituzione - Esatta interpretazione dei limiti della gratuita' - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Istruzione pubblica - Diritto all'istruzione - Inquadramento nel sistema costituzionale e nel campo dei rapporti etico-sociali - Non esclude l'adempimento di corrispondenti doveri da parte dei genitori - Residuo margine di attivita', anche se in parte onerosa, a carico dei genitori. (Costituzione, art. 30). Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Costituzione, articolo 34, secondo comma - Gratuita' della prestazione da parte dello Stato - Sussistenza di ulteriori doveri a carico dei genitori anche se onerosi - Provvidenze previste dall'art. 31 a favore delle famiglie piu' bisognevoli di aiuto - Legge 30 dicembre 1962, n. 1859, art. 9 - Istituzione e attivita' di patronati scolastici - Attua il precetto costituzionale. Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Adempimento del relativo dovere per i genitori - Legge 30 dicembre 1962, n. 1859, art. 8: richiamo delle sanzioni previste dall'articolo 731 Cod. pen. per il caso di inadempienza - Perdita del carattere di illegittimita' quando sussistano "giusti motivi" valutabili dal giudice caso per caso - Eventuale insufficienza delle "agevolazioni" previste dall'art. 31 della Costituzione - Ragionevole contemperamento tra esercizio di un diritto e adempimento di un dovere. Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Legge 30 dicembre 1962, n. 1859 - Gratuita' - Non comprende la fornitura gratuita dei libri di testo - Legge 10 agosto 1964, n. 718: concessione del beneficio agli alunni delle scuole elementari - Non determina l'illegittimita' della legge del 1962 per violazione del principio di eguaglianza - Differenza di trattamento - Giustificazione. (067C0007) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 11-2-1967)

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