N. 22 SENTENZA 28 febbraio - 9 marzo 1967

N. 22 SENTENZA 28 FEBBRAIO 1967 Deposito in cancelleria: 9 marzo 1967. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 dell'11 marzo 1967. Pres. PAPALDO - Rel. MORTATI Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Costituzione, art. 3, primo comma - Violazioni - Sindacabilita' con esclusione di apprezzamenti di merito - Disparita' di trattamento di fattispecie relativamente omogenee senza un ragionevole fondamento nella diversita' delle situazioni. Lavoro - Infortuni sul lavoro - R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4 - Riduzione della misura del risarcimento a danno dell'infortunato rispetto a quello che spetterebbe secondo le comuni norme di diritto privato in materia di responsabilita' civile - Inserimento della disposizione nel complesso sistematico delle norme speciali relative al trattamento assicurativo - Peculiarita' della posizione del lavoratore infortunato - Deroghe al Codice civile a beneficio del lavoratore - Sussistenza di un ragionevole motivo di trattamento differenziato - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 3, primo comma). Lavoro - Infortuni sul lavoro - R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, primo e secondo comma - Riduzione della misura del risarcimento a danno dell'infortunato rispetto a quello che spetterebbe secondo le comuni norme in materia di responsabilita' civile - Pretesa violazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione - Aggravamento della situazione di inferiorita' del lavoratore in contrasto con l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che la determinano - Esclusione - Necessita' di limitare l'apprezzamento al trattamento delle parti dello stesso rapporto di lavoro - Insussistente violazione anche degli artt. 35, primo comma, e 38 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Competenza della Corte costituzionale - Indagini sulle componenti causali del rischio assicurato e sulla loro diversa incidenza media sugli infortuni - Esclusione. Lavoro - Tutela del lavoro - Costituzione, art. 35, primo comma - Enuncia il criterio ispiratore comune alle disposizioni successive dello stesso titolo terzo - Specificazione in esse degli oggetti della tutela. Lavoro - Infortuni sul lavoro - Costituzione, art. 38 - Garanzia ai lavoratori infortunati di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita - Principio di carattere generale - Disciplina differenziata delle singole situazioni - Impossibilita' di commisurare le prestazioni assicurative a tali esigenze - Necessita' di una preventiva determinazione dei relativi criteri - Condizioni per l'applicazione integrale del precetto. Lavoro - Infortuni sul lavoro - R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, terzo comma - Ipotesi di limitazione della piena responsabilita' del datore di lavoro in deroga alle norme del Codice civile - Mancanza di un fondamento razionale del contrasto con la regola generale vigente in materia (art. 2049 Codice civile) e con quelle risultanti dalla legislazione speciale - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimita' costituzionale nella parte in cui limita la responsabilita' civile del datore di lavoro per infortunio derivante da reato commesso solo da determinati dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile. Lavoro - Infortuni sul lavoro - R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, quinto comma - Norma che consente al giudice civile di accertare l'avvenuta commissione di un reato in caso di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia e non anche nell'ipotesi di prescrizione - Ingiustificato trattamento differenziato di fattispecie legali fra loro equivalenti - Illegittimita' costituzionale. Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Costituzione, art. 3, primo comma - Trattamento differenziato di fattispecie legali fra loro equivalenti - Disposizione che prevede alcuni soltanto degli eventi estintivi del reato - Superabilita' dell'anomalia anche in via sistematica - Dichiarazione espressa di illegittimita' costituzionale al fine di assicurare la certezza del diritto. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Profilo non formalmente proposto ma compreso nella generica denuncia di violazione di precetto costituzionale - Esame da parte della Corte. Lavoro - Infortuni sul lavoro - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10 - Illegittimita' costituzionale conseguenziale nella parte in cui riproduce testualmente statuizioni ritenute viziate di illegittimita'. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto - Disposizioni che rinviano ad altre gia' dichiarate illegittime - Dichiarazione espressa di illegittimita' in via derivata - Esclusione. (067C0022) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.64 del 11-3-1967)

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