N. 52
SENTENZA 9 MAGGIO 1968
Deposito in cancelleria: 27 maggio 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 139 del 1 giugno 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. TRIMARCHI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Valutazione della rilevanza - Ipotesi di competenza della Corte
Fattispecie di inammissibilita': artt. 592 e 152, secondo comma,
Codice procedura penale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Legalita' delle pene - Non interferenza del principio con gli
effetti dell'amnistia - Fattispecie - D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332,
art. 14 - Amnistia rinunciabile - Non viola l'art. 25, secondo comma,
della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Amnistia - Rinunzia - Effetti - Rapporti con il principio di
legalita' delle pene - Fattispecie - D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art.
14.
Amnistia - Rinunzia - Effetti - Rapporti con il diritto di difesa -
Fattispecie - D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 14 - Amnistia
rinunciabile - Non viola l'art.24, secondo comma, della Costituzione -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Amnistia - Rinunzia - Non contrasta con l'art. 79 della
Costituzione - Fattispecie - D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 14 -
Amnistia rinunciabile - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Amnistia - D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 14 - Amnistia
rinunciabile - Violazione degli artt. 24, secondo comma, 25, secondo
comma, 79 e 76 della Costituzione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
(068C0052)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.139 del 1-6-1968)
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