N. 53 SENTENZA 9 - 29 maggio 1968

N. 53 SENTENZA 9 MAGGIO 1968 Deposito in cancelleria: 29 maggio 1968. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 139 del 1 giugno 1968. Pres. SANDULLI - Rel. PETROCELLI Diritto penale - Terminologia - Sanzione - Nozione. Pena e misura di sicurezza - Distinzione. Pena e misura di sicurezza - Posizione rispetto al principio di legalita' secondo la Costituzione - Diversita'. (Costituzione, art. 25). Pena - Principio di legalita' della pena - Costituzione, art. 25, secondo comma - Rapporto con la riserva di legge disposta nel terzo comma per le misure di sicurezza. Leggi - Funzione legislativa - Contenuto. Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Natura Irrilevanza - Diritto di difesa - Necessita' ogni qual volta si tratti di tutelare la liberta' personale. (Costituzione, art. 24). Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Codice di procedura penale, artt. 636 e 637 - Insufficienza dei mezzi difensivi - Violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione - Illegittimita' costituzionale parziale Conseguenze. Liberta' personale - Tutela - Sussistenza del diritto di difesa indipendentemente dalla natura del procedimenti che si riferiscono a quella liberta'. (Costituzione, artt. 13 e 24). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Giudizio a quo - Nozione. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). (068C0053) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.139 del 1-6-1968)

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