N. 53
SENTENZA 9 MAGGIO 1968
Deposito in cancelleria: 29 maggio 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 139 del 1 giugno 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. PETROCELLI
Diritto penale - Terminologia - Sanzione - Nozione. Pena e misura
di sicurezza - Distinzione. Pena e misura di sicurezza - Posizione
rispetto al principio di legalita' secondo la Costituzione -
Diversita'. (Costituzione, art. 25).
Pena - Principio di legalita' della pena - Costituzione, art. 25,
secondo comma - Rapporto con la riserva di legge disposta nel terzo
comma per le misure di sicurezza.
Leggi - Funzione legislativa - Contenuto.
Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Natura
Irrilevanza - Diritto di difesa - Necessita' ogni qual volta si tratti
di tutelare la liberta' personale. (Costituzione, art. 24).
Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Codice di
procedura penale, artt. 636 e 637 - Insufficienza dei mezzi difensivi -
Violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale parziale Conseguenze.
Liberta' personale - Tutela - Sussistenza del diritto di difesa
indipendentemente dalla natura del procedimenti che si riferiscono a
quella liberta'. (Costituzione, artt. 13 e 24).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Giudizio a quo - Nozione. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
(068C0053)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.139 del 1-6-1968)
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