N. 61 SENTENZA 22 maggio - 6 giugno 1968

N. 61 SENTENZA 22 MAGGIO 1968 Deposito in cancelleria: 6 giugno 1968. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 152 del 15 giugno 1968. Pres. SANDULLI - Rel. TRIMARCHI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Potere di interpretazione spettante alla Corte. Diritto di difesa - Costituzione, art. 24, secondo comma - Non rientra tra gli interessi tutelati del defunto - T.U. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, commi quarto e quinto Potere dell'istituto di credito di procedere ad espropriazione immobiliare a carico del debitore originariamente iscritto ancorche' deceduto - Non viola l'art. 24 della' Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Diritto difesa - Costituzione, art. 24 - Limitazioni attinenti a modalita' di esercizio - Legittimita' - T.U. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, commi quarto e quinto, in materia di credito fondiario - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Diritto di difesa - T.U. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, commi quarto e quinto, in materia di credito fondiario - Sussistenza nel relativo processo esecutivo di preclusioni e decadenze Non incidono sul diritto di difesa Esclusione di illegittimita' costituzionale. (068C0061) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.152 del 15-6-1968)

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