N. 61
SENTENZA 22 MAGGIO 1968
Deposito in cancelleria: 6 giugno 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 152 del 15 giugno 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. TRIMARCHI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Potere di interpretazione spettante alla
Corte.
Diritto di difesa - Costituzione, art. 24, secondo comma - Non
rientra tra gli interessi tutelati del defunto - T.U. 16 luglio 1905,
n. 646, art. 20, commi quarto e quinto Potere dell'istituto di credito
di procedere ad espropriazione immobiliare a carico del debitore
originariamente iscritto ancorche' deceduto - Non viola l'art. 24
della' Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Diritto difesa - Costituzione, art. 24 - Limitazioni attinenti a
modalita' di esercizio - Legittimita' - T.U. 16 luglio 1905, n. 646,
art. 20, commi quarto e quinto, in materia di credito fondiario -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Diritto di difesa - T.U. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, commi
quarto e quinto, in materia di credito fondiario - Sussistenza nel
relativo processo esecutivo di preclusioni e decadenze Non incidono
sul diritto di difesa Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(068C0061)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.152 del 15-6-1968)
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