N. 113
SENTENZA 2 LUGLIO 1968
Deposito in cancelleria: 19 luglio 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 184 del 20 luglio 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI
Pena - Suo fine rieducativo - Pena pecuniaria - Perdita del diritto
a pensione - Cod. pen., art. 28, n. 5; legge 10 agosto 1950, n. 648,
art. 91; legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 102, sul riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra - Non violano l'art. 27
della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Assistenza e previdenza - Pensioni di guerra - Non hanno natura
assistenziale - Cumulabilita' con le pensioni assegnate in dipendenza
di rapporti di lavoro - Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 91; legge 18
marzo 1968, n. 313, art. 102, sul riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra - Non violano l'art. 38 della Costituzione -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Pensioni di guerra -
Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 91, e legge 18 marzo 1968, n. 313,
art. 102 - Perdita della pensione in seguito a condanna penale -
Differenza di trattamento rispetto alle pensioni ordinarie - Violazione
dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale.
(068C0113)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.184 del 20-7-1968)
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