N. 113 SENTENZA 2 - 19 luglio 1968

N. 113 SENTENZA 2 LUGLIO 1968 Deposito in cancelleria: 19 luglio 1968. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 184 del 20 luglio 1968. Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI Pena - Suo fine rieducativo - Pena pecuniaria - Perdita del diritto a pensione - Cod. pen., art. 28, n. 5; legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 91; legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 102, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra - Non violano l'art. 27 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Assistenza e previdenza - Pensioni di guerra - Non hanno natura assistenziale - Cumulabilita' con le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro - Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 91; legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 102, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra - Non violano l'art. 38 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Pensioni di guerra - Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 91, e legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 102 - Perdita della pensione in seguito a condanna penale - Differenza di trattamento rispetto alle pensioni ordinarie - Violazione dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale. (068C0113) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.184 del 20-7-1968)

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