N. 114
SENTENZA 21 NOVEMBRE 1968
Deposito in cancelleria: 28 novembre 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 305 del 30 novembre 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. CRISAFULLI
Polizia giudiziaria - Divieto per il giudice di obbligare agenti ed
ufficiali di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che
hanno loro fornito notizie - Cod. proc. pen., art. 349 - Sostanziale
corrispondenza all'art. 246, ultimo comma, del Cod. proc. penale del
1913.
Processo penale - Esame dei testimoni - Deposizione sulla fede di
un confidente - Inammissibilita' ex art. 349 del cod. proc. penale -
Identita' di reato con altre disposizioni. (Artt. 8 e 141 Cod. proc.
penale, e 349, quarto comma, stesso Codice)
Polizia giudiziaria, Costituzione, art. 109 - Interpretazione.
Polizia giudiziaria - Limitazioni alla prova testimoniale ex art.
349, ultimo comma, del Cod. proc. penale - Divieto per il giudice di
obbligare ufficiale cd agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi
delle persone che hanno a loro fornito notizie - Incidenza sui vincoli
di subordinazione funzionale di cui all'art. 109 della Costituzione -
Esclusione.
Polizia giudiziaria - Esame dei testimoni - Art. 349, ultimo comma,
del Cod. proc. penale - Divieto per il giudice di obbligare ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che
hanno loro fornito notizie - Contrasto con l'art. 109 della
Costituzione - Esclusione.
Polizia giudiziaria - Esame dei testimoni - Art. 349, ultimo comma,
del Cod. proc. penale - Divieto per il giudice di obbligare ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che
hanno loro fornito notizie - Giustificazione - Pretesa violazione
dell'art. 3 della Costituzione - Esclusione.
(068C0114)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.305 del 30-11-1968)
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