N. 114 SENTENZA 21 - 28 novembre 1968

N. 114 SENTENZA 21 NOVEMBRE 1968 Deposito in cancelleria: 28 novembre 1968. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 305 del 30 novembre 1968. Pres. SANDULLI - Rel. CRISAFULLI Polizia giudiziaria - Divieto per il giudice di obbligare agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno loro fornito notizie - Cod. proc. pen., art. 349 - Sostanziale corrispondenza all'art. 246, ultimo comma, del Cod. proc. penale del 1913. Processo penale - Esame dei testimoni - Deposizione sulla fede di un confidente - Inammissibilita' ex art. 349 del cod. proc. penale - Identita' di reato con altre disposizioni. (Artt. 8 e 141 Cod. proc. penale, e 349, quarto comma, stesso Codice) Polizia giudiziaria, Costituzione, art. 109 - Interpretazione. Polizia giudiziaria - Limitazioni alla prova testimoniale ex art. 349, ultimo comma, del Cod. proc. penale - Divieto per il giudice di obbligare ufficiale cd agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno a loro fornito notizie - Incidenza sui vincoli di subordinazione funzionale di cui all'art. 109 della Costituzione - Esclusione. Polizia giudiziaria - Esame dei testimoni - Art. 349, ultimo comma, del Cod. proc. penale - Divieto per il giudice di obbligare ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno loro fornito notizie - Contrasto con l'art. 109 della Costituzione - Esclusione. Polizia giudiziaria - Esame dei testimoni - Art. 349, ultimo comma, del Cod. proc. penale - Divieto per il giudice di obbligare ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno loro fornito notizie - Giustificazione - Pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione - Esclusione. (068C0114) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.305 del 30-11-1968)

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