N. 79 SENTENZA 2 - 14 aprile 1969

N. 79 SENTENZA 2 APRILE 1969 Deposito in cancelleria: 14 aprile 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 105 del 25 aprile 1969. Pres. SANDULLI - Rel. BRANCA Famiglia - Famiglia legittima - Nozione - Costituzione, art. 30, terzo comma - Interpretazione - Intervento del legislatore - Necessita' solo per conciliare la protezione del figlio naturale con i diritti dei membri della famiglia legittima - Ipotesi di insussistenza di questa - Non necessaria una legislazione speciale - Protezione del figlio naturale direttamente ex art. 30 della Costituzione. Successioni - Rappresentazione - Cod. civ., art. 467 - Esclusione dalla rappresentazione del figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi - Necessita' di conciliare la protezione del figlio naturale con i diritti dei membri della famiglia legittima - Insussistenza nella specie per mancanza di una famiglia legittima - Violazione dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione - Illegittimita' costituzionale parziale. Successioni - Rappresentazione - Cod. civ., art. 468 - Esclusione del figlio naturale in assenza di discendenti legittimi del padre - Illegittimita' costituzionale conseguenziale a quella parziale dichiarata nei confronti dell'art. 467. Successioni - Successione legittima - Cod. civ., art. 577 - Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore - Contrasto con il diritto di rappresentazione del figlio naturale ex artt. 467 del Codice e 30 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale. (069C0079) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.105 del 23-4-1969)

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