N. 79
SENTENZA 2 APRILE 1969
Deposito in cancelleria: 14 aprile 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 105 del 25 aprile 1969.
Pres. SANDULLI - Rel. BRANCA
Famiglia - Famiglia legittima - Nozione - Costituzione, art. 30,
terzo comma - Interpretazione - Intervento del legislatore - Necessita'
solo per conciliare la protezione del figlio naturale con i diritti dei
membri della famiglia legittima - Ipotesi di insussistenza di questa -
Non necessaria una legislazione speciale - Protezione del figlio
naturale direttamente ex art. 30 della Costituzione.
Successioni - Rappresentazione - Cod. civ., art. 467 - Esclusione
dalla rappresentazione del figlio naturale di chi, figlio o fratello
del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non
abbia discendenti legittimi - Necessita' di conciliare la protezione
del figlio naturale con i diritti dei membri della famiglia legittima -
Insussistenza nella specie per mancanza di una famiglia legittima -
Violazione dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale parziale.
Successioni - Rappresentazione - Cod. civ., art. 468 - Esclusione
del figlio naturale in assenza di discendenti legittimi del padre -
Illegittimita' costituzionale conseguenziale a quella parziale
dichiarata nei confronti dell'art. 467.
Successioni - Successione legittima - Cod. civ., art. 577 -
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del
suo genitore - Contrasto con il diritto di rappresentazione del figlio
naturale ex artt. 467 del Codice e 30 della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale.
(069C0079)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.105 del 23-4-1969)
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