N. 84
SENTENZA 2 APRILE 1969
Deposito in cancelleria: 17 aprile 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 23 aprile 1969.
Pres. SANDULLI - Rel. FRAGALI
Sindacato di legittimita' costituzionale Norme anteriori -
Possibilita' che esse soddisfino esigenze attuali.
Boicottaggio - Cod. pen., art. 507 - Reato - Configurazione
autonoma rispetto allo sciopero ed alla serrata.
Boicottaggio e sciopero - Distinzione.
Boicottaggio - Cod. pen., art. 507 - Sua impostazione generale -
Conformita' alla Costituzione.
Propaganda - Rientra nella manifestazione del pensiero - Tutela
costituzionale - Limiti. (Costituzione, art. 21).
Boicottaggio - Cod. pen., art. 507 - Contenuto - Inclusione della
propaganda - Limiti.
Boicottaggio - Cod. pen., art. 507 - Contenuto - Ricomprende
indiscriminatamente diverse ipotesi di propaganda - Contrasto con
l'art. 21 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale parziale.
Boicottaggio - Cod. pen., art. 507 - Ipotesi di boicottaggio
esercitato avvalendosi della forza di gruppi sociali - Divieto - Non
contrasta con l'art. 18 della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Liberta' di associazione - Costituzione, art. 18 - Interpretazione
- Delimitazione costituzionale dei fini dei partiti e dei sindacati -
Divieto per le associazioni in genere di perseguire fini non leciti.
(069C0084)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.105 del 23-4-1969)
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