N. 49
SENTENZA 10 MARZO 1971
Deposito in cancelleria: 16 marzo 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 24 marzo 1971.
Pres. BRANCA - Rel. CHIARELLI
Incitamento a pratiche contro la procreazione - Cod. pen., art.
553, e T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, art. 112 -
Questione di legittimita' gia' esaminata con riferimento all'art. 21,
primo comma, della Costituzione e dichiarata non fondata sotto il
riflesso della tutela del buon costume - Riproposizione con nuovi
argomenti e per assunta violazione di altre disposizioni - Riesame.
Incitamento a pratiche contro la procreazione - Cod. pen., art. 553
- Finalita' originaria della disposizione - Divieto di svolgere
propaganda favorevole alla riduzione delle nascite - Tutela del buon
costume assicurata da altri precetti penali - Autonoma configurazione
del reato di cui all'art. 553 - Sopravvenuta mancanza di
giustificazione - Limite posto alla libera manifestazione del pensiero
- Contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale.
Incitamento a pratiche contro la procreazione - Dichiarata
illegittimita' dell'art. 553 Cod. penale - Liceita' della propaganda
anticoncezionale - Disciplina applicabile - Individuazione in altre
disposizioni dello stesso Codice - Necessita' di ulteriore disciplina
legislativa a tutela della salute e della maternita'. (Costituzione,
artt. 31 e 32).
Incitamento a pratiche contro la procreazione - Dichiarata
illegittimita' dell'art. 553 del Cod. penale - Parziale estensione agli
artt. 112 e 114 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e
all'art. 2 del D.L. 31 maggio 1946, n. 561. (Legge 11 marzo 1953, n.
87, art. 27).
(071C0049)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.74 del 24-3-1971)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.