N. 55
SENTENZA 11 MARZO 1971
Deposito in cancelleria: 22 marzo 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 24 marzo 1971.
Pres. BRANCA - Rel. MORTATI
Corte costituzionale - Decisioni di non fondatezza - Possibilita'
di riesame della stessa questione - Fattispecie - Cod. proc. pen., art.
28 - Attivita' del giudicato penale nei giudizi civili o
amministrativi.
Processo penale - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del
giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Accertamento dei
fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale - Efficacia
vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero estranei perche'
non posti in condizione di intervenirvi - Violazione del diritto di
azione e di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
(Costituzione, art. 24, primo e secondo comma).
Diritto di difesa - Costituzione, art. 24, secondo comma -
Interpretazione - Contenuto del diritto - Disponibilita' della prova
dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle ragioni
dedotte a propria difesa.
Processo penale - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del
giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Accertamento dei
fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale - Efficacia
vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei
perche' non posti in condizioni di intervenirvi - Giustificabilita'
della disposizione con il principio di unita' della giurisdizione -
Esclusione - Elementi di diritto positivo in tal senso. (Costituzione,
artt. 102, 103, 113; Cod. proc. civ., art. 19; Cod. proc. pen., art.
24).
Processo penale - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del
giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Accertamento dei
fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale - Efficacia
vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei
perche' non posti in condizione di intervenirvi - Giustificabilita' in
base all'esigenza dell'economia dei giudizi od a quella della certezza
del diritto - Esclusione.
Giurisdizione - Esigenza dell'economia dei giudizi - Non puo' farsi
valere a scapito dei diritti fondamentali.
Giurisdizione - Istituto della cosa giudicata - Funzione -
Fattispecie - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del giudicato penale
nei processi civili o amministrativi.
Processo penale - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del
giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Accertamento dei
fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale - Efficacia
vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei
perche' non posti in condizione di intervenirvi - Giustificabilita'
attuale con la origine storica della disposizione - Esclusione.
(071C0055)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.74 del 24-3-1971)
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