N. 55 SENTENZA 11 - 22 marzo 1971

N. 55 SENTENZA 11 MARZO 1971 Deposito in cancelleria: 22 marzo 1971. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 24 marzo 1971. Pres. BRANCA - Rel. MORTATI Corte costituzionale - Decisioni di non fondatezza - Possibilita' di riesame della stessa questione - Fattispecie - Cod. proc. pen., art. 28 - Attivita' del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi. Processo penale - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale - Efficacia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi - Violazione del diritto di azione e di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. (Costituzione, art. 24, primo e secondo comma). Diritto di difesa - Costituzione, art. 24, secondo comma - Interpretazione - Contenuto del diritto - Disponibilita' della prova dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle ragioni dedotte a propria difesa. Processo penale - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale - Efficacia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizioni di intervenirvi - Giustificabilita' della disposizione con il principio di unita' della giurisdizione - Esclusione - Elementi di diritto positivo in tal senso. (Costituzione, artt. 102, 103, 113; Cod. proc. civ., art. 19; Cod. proc. pen., art. 24). Processo penale - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale - Efficacia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi - Giustificabilita' in base all'esigenza dell'economia dei giudizi od a quella della certezza del diritto - Esclusione. Giurisdizione - Esigenza dell'economia dei giudizi - Non puo' farsi valere a scapito dei diritti fondamentali. Giurisdizione - Istituto della cosa giudicata - Funzione - Fattispecie - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del giudicato penale nei processi civili o amministrativi. Processo penale - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorita' del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale - Efficacia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi - Giustificabilita' attuale con la origine storica della disposizione - Esclusione. (071C0055) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.74 del 24-3-1971)

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