N. 159 SENTENZA 28 giugno - 6 luglio 1971

N. 159 SENTENZA 28 GIUGNO 1971 Deposito in cancelleria: 6 luglio 1971. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 177 del 14 luglio 1971. Pres. BRANCA - Rel. TRIMARCHI Processo civile - Interruzione del processo - Cod. proc. civ., art. 305 - Termine per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 - Decorrenza dal momento dell'interruzione e non dalla data in cui la parte interessata ne abbia avuto conoscenza - Violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale parziale - Illegittimita' conseguenziale della stessa disposizione nella parte in cui stabilisce il termine per l'ipotesi di interruzione di cui all'art. 300, terzo comma. Processo civile - Interruzione del processo ex artt. 299 e 300 del Cod. proc. civile - Termine per la prosecuzione o per la riassunzione previsto dall'art. 305 - Decorrenza - Violazione del diritto di difesa se la parte non ha conoscenza del fatto interruttivo. (071C0159) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.177 del 14-7-1971)

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