N. 159
SENTENZA 28 GIUGNO 1971
Deposito in cancelleria: 6 luglio 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 177 del 14 luglio 1971.
Pres. BRANCA - Rel. TRIMARCHI
Processo civile - Interruzione del processo - Cod. proc. civ., art.
305 - Termine per la prosecuzione o per la riassunzione del processo
interrotto ai sensi dell'art. 299 - Decorrenza dal momento
dell'interruzione e non dalla data in cui la parte interessata ne abbia
avuto conoscenza - Violazione del diritto di difesa - Illegittimita'
costituzionale parziale - Illegittimita' conseguenziale della stessa
disposizione nella parte in cui stabilisce il termine per l'ipotesi di
interruzione di cui all'art. 300, terzo comma.
Processo civile - Interruzione del processo ex artt. 299 e 300 del
Cod. proc. civile - Termine per la prosecuzione o per la riassunzione
previsto dall'art. 305 - Decorrenza - Violazione del diritto di difesa
se la parte non ha conoscenza del fatto interruttivo.
(071C0159)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.177 del 14-7-1971)
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