N. 110 SENTENZA 20 - 27 giugno 1972

N. 110 SENTENZA 20 GIUGNO 1972 Deposito in cancelleria: 27 giugno 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 165 del 28 giugno 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. TRIMARCHI Fallimento - Rimedi a tutela del debitore - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 15, 16 e 18 - Mancata previsione dell'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio - Violazione del diritto di difesa - Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza. Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, primo comma - Dichiarazione del fallimento di societa' con soci a responsabilita' illimitata - Mancata previsione che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti la sentenza produce effetto - Violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art 162, primo comma - Pronuncia del tribunale sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo - Mancata previsione dell'obbligo di ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore - Violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Valutazione della rilevanza - Norma non applicabile dal giudice a quo - Difetto di rilevanza - Inammissibilita' della questione - Fattispecie - Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, primo comma, nella parte in cui dichiara non soggetto a reclamo il decreto di inammissibilita' della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, secondo comma - Mancata previsione dell'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento - Violazione dell'art. 24 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, secondo comma - Mancata previsione dell'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio, per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione del fallimento - Violazione dell'art. 24 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Fallimento - Cod. proc. pen., artt. 19 e 21 - Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale e autorita' del giudicato che decide la questione pregiudiziale, civile o amministrativa - Assunta violazione del diritto di difesa nel procedimento penale ex art. 217, secondo comma, della legge fallimentare - Insussistenza - Mancata partecipazione del pubblico ministero - Non e' costituzionalmente richiesta - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, commi primo e secondo - Bancarotta semplice - Sanzioni penali - Assunta violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Legge - Discrezionalita' legislativa - Diversificazione di situazioni nel trattamento giuridico - Competenza del legislatore. (072C0110) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.165 del 28-6-1972)

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