N. 110
SENTENZA 20 GIUGNO 1972
Deposito in cancelleria: 27 giugno 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 165 del 28 giugno 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. TRIMARCHI
Fallimento - Rimedi a tutela del debitore - R.D. 16 marzo 1942, n.
267, artt. 15, 16 e 18 - Mancata previsione dell'obbligo del tribunale
di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio -
Violazione del diritto di difesa - Questione gia' decisa - Manifesta
infondatezza.
Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, primo comma -
Dichiarazione del fallimento di societa' con soci a responsabilita'
illimitata - Mancata previsione che il tribunale debba ordinare la
comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente
responsabili nei cui confronti la sentenza produce effetto - Violazione
del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art 162, primo comma -
Pronuncia del tribunale sulla domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo - Mancata previsione dell'obbligo di ordinare la
comparizione in camera di consiglio del debitore - Violazione del
diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Valutazione della rilevanza - Norma non applicabile dal giudice a quo -
Difetto di rilevanza - Inammissibilita' della questione - Fattispecie -
Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, primo comma, nella
parte in cui dichiara non soggetto a reclamo il decreto di
inammissibilita' della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo.
Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, secondo comma -
Mancata previsione dell'obbligo per il tribunale di disporre la
comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del
diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo
stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento - Violazione dell'art. 24
della Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, secondo comma -
Mancata previsione dell'obbligo del tribunale di disporre la
comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio, per l'esercizio
del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione del
fallimento - Violazione dell'art. 24 della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Fallimento - Cod. proc. pen., artt. 19 e 21 - Questioni di stato
personale pregiudiziali a un giudizio penale e autorita' del giudicato
che decide la questione pregiudiziale, civile o amministrativa -
Assunta violazione del diritto di difesa nel procedimento penale ex
art. 217, secondo comma, della legge fallimentare - Insussistenza -
Mancata partecipazione del pubblico ministero - Non e'
costituzionalmente richiesta - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, commi primo e
secondo - Bancarotta semplice - Sanzioni penali - Assunta violazione
del principio di eguaglianza - Insussistenza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Legge - Discrezionalita' legislativa - Diversificazione di
situazioni nel trattamento giuridico - Competenza del legislatore.
(072C0110)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.165 del 28-6-1972)
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