N. 139
SENTENZA 6 LUGLIO 1972
Deposito in cancelleria: 24 luglio 1972 ()
() V. anche l'ordinanza di correzione n. 156
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 194 del 26 luglio 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. CRISAFULLI
Regioni - Competenze - Costituzione, art. 117, e Statuti speciali -
Materia della "beneficenza pubblica" - Sua individuazione ed oggetto.
Assistenza sociale - Costituzione, art. 38, primo e quarto comma -
Natura della relativa attivita' - Tendenza legislativa alla
eliminazione o riduzione della discrezionalita' degli organi od enti
erogatori - Finalita' - Rendere concreto il diritto costituzionalmente
garantito al cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere" - Criteri.
Regioni - Competenza legislativa - Assistenza sociale - Diversita'
del settore da quello dell'assistenza e beneficenza pubblica previsto
dall'art. 117 della Costituzione - Previsione espressa della prima
negli Statuti speciali. (Statuto sardo, art. 5, lett. b; Statuto
Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 2; Statuto siciliano, art. 17, lett.
f).
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni statali ad esse
spettanti - Legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281, art. 17 -
Oggetto - Delimitazione alle sole competenze per l'innanzi spettanti ad
organi statali - Attribuzione di ulteriori settori alle Regioni -
Possibilita' quando saranno riordinati gli enti a carattere nazionale o
interregionale ex articolo 4 della stessa legge. (Costituzione, disp.
trans. VIII e IX).
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale -
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 4 - Riserva allo Stato delle
attribuzioni riguardanti istituti od enti a carattere nazionale o
pluriregionale sino al loro riordinamento - Assunta violazione degli
artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale in parte qua.
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale -
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 1, secondo comma, lett. a -
Passaggio alle Regioni delle funzioni riguardanti le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza che "operano" nel territorio
regionale - Interpretazione - Assunta violazione degli artt. 117 e 118
della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale -
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 3 - Riserva allo Stato delle
competenze in ordine ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni
private di beneficenza operanti nel territorio regionale fino alla
successiva disciplina della materia - Estraneita' degli enti privati
alla materia della beneficenza pubblica - Assunta violazione degli
artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale -
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 4 - Riserva allo Stato delle
competenze in ordine alle pensioni ed assegni a carattere continuativo
ed a forme varie di soccorso ed assistenza previste da leggi vigenti -
Caratterizzazione delle ipotesi normative quanto ai soggetti ed alle
prestazioni - Ricomprensione nella materia dell'assistenza sociale ex
art. 38, primo comma, della Costituzione, non della beneficenza
pubblica ex art. 117 della stessa - Assunta violazione degli artt. 76,
77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale -
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 4 - Riserva allo Stato delle
competenze in ordine all'assistenza ai profughi stranieri -
Giustificazione con l'osservanza di obblighi internazionali dello Stato
- Svolgimento di una mera funzione di indirizzo e coordinamento nella
materia - Insufficienza - Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117,
118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale in parte qua.
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale -
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 2 - Riserva allo Stato delle
competenze in ordine agli interventi assistenziali previsti dalla legge
8 dicembre 1970, n. 996, in materia di calamita' naturali -
Giustificazione - Non incidenza sulle attribuzioni regionali in materia
di assistenza e beneficenza pubblica - Assunta violazione degli artt.
76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale -
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 2 - Riserva allo Stato delle
competenze in ordine alle esigenze di carattere straordinario od
urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli
enti assistenziali nelle diverse Regioni - Carattere aggiuntivo
dell'intervento rispetto ai compiti ordinari delle Regioni - Assunta
violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione -
Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale in parte
qua.
Regioni - Autonomia finanziaria - Costituzione, art. 119, terzo
comma - Interpretazione - Assegnazione di contributi istituzionalizzati
a singole Regioni - Adozione dello strumento della legge - Non e'
necessario anche in relazione a bisogni sporadici secondo le
circostanze e le condizioni locali.
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale -
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 5, n. 3 - Riserva allo Stato delle
competenze relative all'autorizzazione agli enti assistenziali ad
accettare lasciti e ad acquistare immobili - Inerenza al regime comune
a tutte le persone giuridiche - Assunta violazione degli artt. 76, 77,
117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale -
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 8 - Norme transitorie sui
procedimenti amministratvi in corso - Criteri per la determinazione di
quelli tra essi che debbono essere definiti dallo Stato - Razionalita'
- Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della
Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
(072C0139)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.194 del 26-7-1972)
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