N. 139 SENTENZA 6 - 24 luglio 1972

N. 139 SENTENZA 6 LUGLIO 1972 Deposito in cancelleria: 24 luglio 1972 () () V. anche l'ordinanza di correzione n. 156 Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 194 del 26 luglio 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. CRISAFULLI Regioni - Competenze - Costituzione, art. 117, e Statuti speciali - Materia della "beneficenza pubblica" - Sua individuazione ed oggetto. Assistenza sociale - Costituzione, art. 38, primo e quarto comma - Natura della relativa attivita' - Tendenza legislativa alla eliminazione o riduzione della discrezionalita' degli organi od enti erogatori - Finalita' - Rendere concreto il diritto costituzionalmente garantito al cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere" - Criteri. Regioni - Competenza legislativa - Assistenza sociale - Diversita' del settore da quello dell'assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 117 della Costituzione - Previsione espressa della prima negli Statuti speciali. (Statuto sardo, art. 5, lett. b; Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 2; Statuto siciliano, art. 17, lett. f). Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni statali ad esse spettanti - Legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281, art. 17 - Oggetto - Delimitazione alle sole competenze per l'innanzi spettanti ad organi statali - Attribuzione di ulteriori settori alle Regioni - Possibilita' quando saranno riordinati gli enti a carattere nazionale o interregionale ex articolo 4 della stessa legge. (Costituzione, disp. trans. VIII e IX). Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 4 - Riserva allo Stato delle attribuzioni riguardanti istituti od enti a carattere nazionale o pluriregionale sino al loro riordinamento - Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale in parte qua. Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 1, secondo comma, lett. a - Passaggio alle Regioni delle funzioni riguardanti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che "operano" nel territorio regionale - Interpretazione - Assunta violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 3 - Riserva allo Stato delle competenze in ordine ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale fino alla successiva disciplina della materia - Estraneita' degli enti privati alla materia della beneficenza pubblica - Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 4 - Riserva allo Stato delle competenze in ordine alle pensioni ed assegni a carattere continuativo ed a forme varie di soccorso ed assistenza previste da leggi vigenti - Caratterizzazione delle ipotesi normative quanto ai soggetti ed alle prestazioni - Ricomprensione nella materia dell'assistenza sociale ex art. 38, primo comma, della Costituzione, non della beneficenza pubblica ex art. 117 della stessa - Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 4 - Riserva allo Stato delle competenze in ordine all'assistenza ai profughi stranieri - Giustificazione con l'osservanza di obblighi internazionali dello Stato - Svolgimento di una mera funzione di indirizzo e coordinamento nella materia - Insufficienza - Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale in parte qua. Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 2 - Riserva allo Stato delle competenze in ordine agli interventi assistenziali previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, in materia di calamita' naturali - Giustificazione - Non incidenza sulle attribuzioni regionali in materia di assistenza e beneficenza pubblica - Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 3, n. 2 - Riserva allo Stato delle competenze in ordine alle esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse Regioni - Carattere aggiuntivo dell'intervento rispetto ai compiti ordinari delle Regioni - Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale in parte qua. Regioni - Autonomia finanziaria - Costituzione, art. 119, terzo comma - Interpretazione - Assegnazione di contributi istituzionalizzati a singole Regioni - Adozione dello strumento della legge - Non e' necessario anche in relazione a bisogni sporadici secondo le circostanze e le condizioni locali. Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 5, n. 3 - Riserva allo Stato delle competenze relative all'autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e ad acquistare immobili - Inerenza al regime comune a tutte le persone giuridiche - Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni ordinarie - Trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 8 - Norme transitorie sui procedimenti amministratvi in corso - Criteri per la determinazione di quelli tra essi che debbono essere definiti dallo Stato - Razionalita' - Assunta violazione degli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (072C0139) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.194 del 26-7-1972)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.