N. 103
SENTENZA 26 GIUGNO 1973
Deposito in cancelleria: 5 luglio 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 176 dell'11 luglio 1973.
Pres. BONIFACIO - Rel. TRIMARCHI
Reati e pene - Reati di ingiuria e diffamazione - Cod. pen., art.
596, comma secondo (nella parte in cui la persona offesa e l'offensore
deferiscano d'accordo ad un giuri d'onore il giudizio sulla verita' del
fatto determinato) - Assunta violazione del diritto di difesa -
Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Reati e pene - Reati di ingiuria e diffamazione - Cod. pen., art.
596, comma terzo, n. 3 (nella parte in cui subordina il concreto
esercizio del diritto di difesa dell'offensore, attraverso la prova
liberatoria, alla volonta' della parte offesa) - Non limita ma amplia
il diritto di difesa - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Reati e pene - Reati di ingiuria e art. 596, comma terzo, n. 3 -
diverso di soggetti imputati di la parte offesa faccia o meno
Giustificazione - Esclusione di diffamazione - Cod. pen., Determina un
trattamento uguali reati a seconda che la richiesta ivi prevista -
illegittimita' costituzionale.
Reati e pene - Reati di ingiuria e diffamazione - Cod. pen., art.
596, comma terzo, n. 1 (nella parte in cui esclude la prova liberatoria
della verita' del fatto determinato, nel caso in cui la parte lesa non
rivesta la qualifica di pubblico ufficiale) - Non viola il principio di
eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(073C0103)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.176 del 11-7-1973)
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