N. 103 SENTENZA 26 giugno - 5 luglio 1973

N. 103 SENTENZA 26 GIUGNO 1973 Deposito in cancelleria: 5 luglio 1973. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 176 dell'11 luglio 1973. Pres. BONIFACIO - Rel. TRIMARCHI Reati e pene - Reati di ingiuria e diffamazione - Cod. pen., art. 596, comma secondo (nella parte in cui la persona offesa e l'offensore deferiscano d'accordo ad un giuri d'onore il giudizio sulla verita' del fatto determinato) - Assunta violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Reati e pene - Reati di ingiuria e diffamazione - Cod. pen., art. 596, comma terzo, n. 3 (nella parte in cui subordina il concreto esercizio del diritto di difesa dell'offensore, attraverso la prova liberatoria, alla volonta' della parte offesa) - Non limita ma amplia il diritto di difesa - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Reati e pene - Reati di ingiuria e art. 596, comma terzo, n. 3 - diverso di soggetti imputati di la parte offesa faccia o meno Giustificazione - Esclusione di diffamazione - Cod. pen., Determina un trattamento uguali reati a seconda che la richiesta ivi prevista - illegittimita' costituzionale. Reati e pene - Reati di ingiuria e diffamazione - Cod. pen., art. 596, comma terzo, n. 1 (nella parte in cui esclude la prova liberatoria della verita' del fatto determinato, nel caso in cui la parte lesa non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale) - Non viola il principio di eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (073C0103) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.176 del 11-7-1973)

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