N. 20
SENTENZA 24 GENNAIO 1974
Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1974.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 35 del 6 febbraio 1974.
Pres. BONIFACIO - Rel. REALE
Azione penale - Autorizzazione a procedere - Cod. pen., articolo
313, terzo comma: autorizzazione del Ministro a procedere per
vilipendio dell'ordine giudiziario, anziche' del Consiglio superiore
della Magistratura - Assunta violazione degli artt. 101, secondo comma,
e 104, primo comma, della Costituzione - Questione gia' decisa -
Manifesta infondatezza.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Questione relativa all'art. 290, primo
comma, del Cod. pen. sollevata prima che sia stata concessa
l'autorizzazione a procedere ex art. 313, terzo comma, dello stesso
Codice - Difetto di rilevanza - Inammissibilita'.
Manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21, primo comma -
Interpretazione - Limiti della liberta' - Oltre al buon costume,
sussistono altri limiti impliciti per la tutela di altri beni garantiti
- Prestigio del Governo, dell'ordine giudiziario e delle Forze armate -
Costituiscono limite.
Manifestazione del pensiero - Liberta' di critica nei confronti
delle istituzioni - Legittimita' - Finalita' - Cod. pen., art. 290:
vilipendio della Repubblica, dell'ordine giudiziario e delle Forze
armate - Contenuto del reato - Non sono violati gli artt. 3, primo
comma, 21, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Legge penale - Previsione di reati c.d. a forma libera - Non viola
gli artt. 3 e 25 della Costituzione.
(074C0020)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 6-2-1974)
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