N. 290
SENTENZA 19 DICEMBRE 1974
Deposito in cancelleria: 27 dicembre 1974.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 3 del 3 gennaio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. AMADEI
Sciopero - Divieto generale ed assoluto nel precedente ordinamento
- Ratio di difesa di quel sistema politico - Diversita' dai principi
dell'attuale Costituzione.
Sciopero - Divieto di sciopero per fini non contrattuali - Cod.
pen., art. 503 - Violazione dell'art. 40 della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale nella parte in cui punisce anche lo
sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento
costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei
poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare.
Sciopero - Finalita': richiedere l'emanazione di atti politici Non
altera la distribuzione delle competenze ne' viola l'eguaglianza dei
cittadini nella determinazione dell'indirizzo politico - Favorisce il
perseguimento dei fini di cui all'art. 3 cpv. della Costituzione.
Sciopero - Limiti propri dello sciopero in quanto tale - Esigenza
di prevenire lesioni a beni costituzionalmente garantiti - Problemi
relativi - Risoluzione in base a norme vigenti o nell'esercizio del
potere legislativo ex art. 40 della Costituzione.
Sciopero - Sciopero politico - Limiti di ammissibilita'.
(074C0290)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 3-1-1975)
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