N. 8
SENTENZA 9 GENNAIO 1975
Deposito in cancelleria: 16 gennaio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 21 del 22 gennaio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. TRIMARCHI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
ordinanza del giudice a quo - Rilevanza della questione - Adeguata
motivazione - Sufficienza - Assunti errores in judicando del giudice di
merito - Insindacabilita' da parte della Corte costituzionale.
Diritto di difesa - Costituzione, art. 24, secondo comma -
Interpretazione - La garanzia si riferisce alle situazioni giuridiche
soggettive quali risultano dalle norme del diritto sostanziale.
Obbligazioni - obbligazioni solidali - Prescrizione - Cod. civ.,
art. 1310, primo comma - Atti interruttivi del creditore nei confronti
di uno dei debitori in solido - Effetto anche riguardo agli altri
debitori anche se non siano a conoscenza della pretesa creditoria e
degli stessi atti interruttivi - Non sono violati gli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale in parte qua.
(075C0008)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 22-1-1975)
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