N. 81
SENTENZA 21 MARZO 1975
Deposito in cancelleria: 27 marzo 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI
Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Atto
giurisdizionale - Ricorso regionale proposto senza previa pronunzia
della Cassazione per assoluto difetto di giurisdizione - Ammissibilita'
del conflitto.
Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso regionale -
Termine per la proposizione - Decorrenza - Conoscenza dell'atto
impugnato - Insussistenza nella specie.
Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Regione Abruzzo -
Stato giuridico dei consiglieri - Assicurazioni ad esso connesse -
Deliberazioni consiliari 26-27 luglio 1971 adottate in forma
amministrativa - Difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria a
ravvisarvi gli estremi del reato di peculato - Annullamento degli atti
processuali adottati.
Parlamento - Prerogative parlamentari - Costituzione, art. 68
Immunita' - Giustificazione - Consigli regionali - Fondamento delle
attribuzioni nell'autonomia garantita - Costituzione, art. 122, quarto
comma - Non responsabilita' dei consiglieri per le opinioni espresse ed
i voti dati nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio - Non
estensione ai membri della Giunta.
Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Regione Abruzzo -
Deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 19 ottobre 1971 (spese
indifferibili ed urgenti, con annullamento da parte della Commissione
di controllo) - Accertamento della responsabilita' penale dei
componenti la Giunta - Competenza dello Stato.
(075C0081)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.88 del 2-4-1975)
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