N. 222 SENTENZA 8 - 17 luglio 1975

N. 222 SENTENZA 8 LUGLIO 1975 Deposito in cancelleria: 17 luglio 1975. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 195 del 23 luglio 1975. Pres. BONIFACIO - Rel. BENEDETTI Reati e pene - Cod. pen., art. 506 (in relazione all'art. 505) Esercenti di piccole aziende industriali e commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza - Sospensione del lavoro per protesta - Impropria sua qualificazione come serrata - Ricomprensione nel concetto di sciopero. Lavoro - Sospensione attuata da piccoli esercenti non aventi dipendenti - Legittimita'. (Costituzione, parte prima, titolo terzo). Serrata - Nozione - Distinzione dallo sciopero - Soggetto che personalmente gestisce un'azienda - Sua astensione dal lavoro - Non da' luogo a sospensione di un rapporto di lavoro subordinato (non essendo tal soggetto datore di lavoro) - Non si configura una serrata. Reati e pene - Cod. pen., art. 506 (in relazione all'art. 505) Esercenti di piccole aziende industriali e commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza - Sospensione del lavoro per protesta - Sanzione penale in quanto e' qualificata serrata - Configura, invece, un'ipotesi di sciopero di lavoratori autonomi - Violazione dell'art. 40 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. (075C0222) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.195 del 23-7-1975)

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