N. 222
SENTENZA 8 LUGLIO 1975
Deposito in cancelleria: 17 luglio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 195 del 23 luglio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. BENEDETTI
Reati e pene - Cod. pen., art. 506 (in relazione all'art. 505)
Esercenti di piccole aziende industriali e commerciali che non hanno
lavoratori alla loro dipendenza - Sospensione del lavoro per protesta -
Impropria sua qualificazione come serrata - Ricomprensione nel concetto
di sciopero.
Lavoro - Sospensione attuata da piccoli esercenti non aventi
dipendenti - Legittimita'. (Costituzione, parte prima, titolo terzo).
Serrata - Nozione - Distinzione dallo sciopero - Soggetto che
personalmente gestisce un'azienda - Sua astensione dal lavoro - Non da'
luogo a sospensione di un rapporto di lavoro subordinato (non essendo
tal soggetto datore di lavoro) - Non si configura una serrata.
Reati e pene - Cod. pen., art. 506 (in relazione all'art. 505)
Esercenti di piccole aziende industriali e commerciali che non hanno
lavoratori alla loro dipendenza - Sospensione del lavoro per protesta -
Sanzione penale in quanto e' qualificata serrata - Configura, invece,
un'ipotesi di sciopero di lavoratori autonomi - Violazione dell'art. 40
della Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
(075C0222)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.195 del 23-7-1975)
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