N. 231
SENTENZA 22 OTTOBRE 1975
Deposito in cancelleria: 22 ottobre 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Commissione
parlamentare di inchiesta (c.d. "antimafia") - Non ha obbligo di
trasmettere ad organi giudiziari atti e documenti da essa formati o
direttamente disposti (e che abbia ritenuto di mantenere segreti) ed
atti gia' a disposizione di organi del potere giudiziario.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Commissione
parlamentare di inchiesta (c.d. "antimafia") - Obbligo di trasmettere
ad organi giudiziari atti e documenti in suo possesso che, a norma di
legge, non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da
segreto non opponibile all'autorita' giudiziaria penale - Conseguente
annullamento di note con le quali la Commissione si rifiuta di
trasmettere tali atti e documenti.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Legittimazione a
proporlo - Organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta'
del potere cui appartengono - Nozione Organi giurisdizionali - Sono
legittimati - Pretesa legittimazione ad processum della sola Corte di
cassazione - Esclusione.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Legittimazione a
proporlo - Organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta'
del potere cui appartengono - Commissioni parlamentari di inchiesta -
Sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento - Sono
legittimate.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Legge 11 marzo
1953, n. 87, art. 37 - Interpretazione - Non muove dal criterio della
definitivita' degli atti (eventualmente anche mancanti) - Competenza a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere e definitivita'
dell'atto (giurisdizionale, nella specie) - Distinzione.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Commissione
parlamentare di inchiesta (c.d. "antimafia") - Sua lettera del 26
marzo 1975 - Rifiuto di trasmettere documenti richiesti da organi
giudiziari - Sussistenza della materia di conflitto e dell'interesse a
sollevarlo.
Parlamento - Indipendenza - Contemperamento con l'autonomia e
l'indipendenza del potere giudiziario.
Parlamento - Indipendenza - Contenuto - Norme costituzionali e
regolamenti parlamentari.
Parlamento - Atti parlamentari - Pubblicita' e sue deroghe
Pubblicita' dei lavori delle Commissioni (legislative, d'inchiesta, per
indagini conoscitive).
Parlamento - Commissioni di inchiesta - Loro rapporti con il plenum
- Possono stabilire il segreto delle attivita' da esse svolte -
Funzionalizzazione al conseguimento dei fini alla Commissione
assegnati.
Parlamento - Commissioni di inchiesta - Loro rapporti con il plenum
- Segreto delle attivita' da esse svolte - Possono stabilirlo (quando
non sia obbligatorio) - Finalita' - Differenza da quelle
caratterizzanti le istruttorie giudiziarie.
Parlamento - Commissioni di inchiesta - Compiti - Carattere
politico - Rientrano nella funzione ispettiva delle Camere -
Accertamento di reati e di responsabilita' penali - Esclusione.
Parlamento - Commissioni di inchiesta - Poteri e limiti ex art. 82
della Costituzione - Facolta' di presciegliere anche modi di azione
diversi - Eventuale natura confidenziale o riservata delle informazioni
ad esse fornite o da esse raccolte - Potere di opporre il segreto alle
risultanze delle indagini.
Parlamento - Commissioni di inchiesta - Segreto - Natura
sostanziale - Differenza da quello previsto dai codici di diritto e
procedura penale.
Parlamento - Commissioni di inchiesta - Segreto funzionale del loro
lavoro (derogabile) - Limite che ne deriva all'esercizio della funzione
giurisdizionale e del diritto di difesa - Non e' illegittimo -
Indicazione alle autorita' giudiziarie richiedenti delle fonti delle
notizie raccolte.
Diritto di difesa - Costituzione, art. 24 - Interpretazione -
Limiti al suo esercizio derivanti dalla necessita' di contemperarne la
tutela con quella di altri interessi costituzionalmente garantiti -
Salvezza, in ogni caso, dell'effettivita' del diritto.
(075C0231)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.281 del 22-10-1975)
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