N. 231 SENTENZA 22 ottobre 1975

N. 231 SENTENZA 22 OTTOBRE 1975 Deposito in cancelleria: 22 ottobre 1975. Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Commissione parlamentare di inchiesta (c.d. "antimafia") - Non ha obbligo di trasmettere ad organi giudiziari atti e documenti da essa formati o direttamente disposti (e che abbia ritenuto di mantenere segreti) ed atti gia' a disposizione di organi del potere giudiziario. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Commissione parlamentare di inchiesta (c.d. "antimafia") - Obbligo di trasmettere ad organi giudiziari atti e documenti in suo possesso che, a norma di legge, non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorita' giudiziaria penale - Conseguente annullamento di note con le quali la Commissione si rifiuta di trasmettere tali atti e documenti. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Legittimazione a proporlo - Organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono - Nozione Organi giurisdizionali - Sono legittimati - Pretesa legittimazione ad processum della sola Corte di cassazione - Esclusione. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Legittimazione a proporlo - Organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono - Commissioni parlamentari di inchiesta - Sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento - Sono legittimate. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37 - Interpretazione - Non muove dal criterio della definitivita' degli atti (eventualmente anche mancanti) - Competenza a dichiarare definitivamente la volonta' del potere e definitivita' dell'atto (giurisdizionale, nella specie) - Distinzione. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Commissione parlamentare di inchiesta (c.d. "antimafia") - Sua lettera del 26 marzo 1975 - Rifiuto di trasmettere documenti richiesti da organi giudiziari - Sussistenza della materia di conflitto e dell'interesse a sollevarlo. Parlamento - Indipendenza - Contemperamento con l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario. Parlamento - Indipendenza - Contenuto - Norme costituzionali e regolamenti parlamentari. Parlamento - Atti parlamentari - Pubblicita' e sue deroghe Pubblicita' dei lavori delle Commissioni (legislative, d'inchiesta, per indagini conoscitive). Parlamento - Commissioni di inchiesta - Loro rapporti con il plenum - Possono stabilire il segreto delle attivita' da esse svolte - Funzionalizzazione al conseguimento dei fini alla Commissione assegnati. Parlamento - Commissioni di inchiesta - Loro rapporti con il plenum - Segreto delle attivita' da esse svolte - Possono stabilirlo (quando non sia obbligatorio) - Finalita' - Differenza da quelle caratterizzanti le istruttorie giudiziarie. Parlamento - Commissioni di inchiesta - Compiti - Carattere politico - Rientrano nella funzione ispettiva delle Camere - Accertamento di reati e di responsabilita' penali - Esclusione. Parlamento - Commissioni di inchiesta - Poteri e limiti ex art. 82 della Costituzione - Facolta' di presciegliere anche modi di azione diversi - Eventuale natura confidenziale o riservata delle informazioni ad esse fornite o da esse raccolte - Potere di opporre il segreto alle risultanze delle indagini. Parlamento - Commissioni di inchiesta - Segreto - Natura sostanziale - Differenza da quello previsto dai codici di diritto e procedura penale. Parlamento - Commissioni di inchiesta - Segreto funzionale del loro lavoro (derogabile) - Limite che ne deriva all'esercizio della funzione giurisdizionale e del diritto di difesa - Non e' illegittimo - Indicazione alle autorita' giudiziarie richiedenti delle fonti delle notizie raccolte. Diritto di difesa - Costituzione, art. 24 - Interpretazione - Limiti al suo esercizio derivanti dalla necessita' di contemperarne la tutela con quella di altri interessi costituzionalmente garantiti - Salvezza, in ogni caso, dell'effettivita' del diritto. (075C0231) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.281 del 22-10-1975)

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