N. 2
SENTENZA 14 GENNAIO 1976
Deposito in cancelleria: 15 gennaio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 18 del 21 gennaio 1976.
Pres. OGGIONI - Rel. VOLTERRA
Enfiteusi - Legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 18 -
Applicazione ad enfiteusi costituite sui fondi rustici anteriormente al
28 ottobre 1941 - Natura del rapporto enfiteutico - Obbligo di
miglioramento del fondo Grava in maniera indifferenziata su tutti gli
utilisti - Non viola l'art. 3 della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Enfiteusi - Legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 18 -
Applicazione ad enfiteusi costituite sui fondi rustici anteriormente al
28 ottobre 1941 - Abrogazione dell'art. 962 del Cod. civile - Mancata
previsione di strumenti di rivalutazione del canone - Valutazione
discrezionale del legislatore - Insindacabilita' - Assunta violazione
dell'art. 3 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Enfiteusi - Legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 18 -
Affrancazione di un'enfiteusi costituita prima del 28 ottobre 1941 Non
configura un'espropriazione - Non e' violato il principio di
eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Enfiteusi - Legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 18 - Diversita'
di disciplina per le enfiteusi urbane e quelle rustiche - Razionalita'
- Soluzioni obiettivamente diverse - Non e' violato il principio di
eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(076C0002)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 21-1-1976)
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