N. 2 SENTENZA 14 - 15 gennaio 1976

N. 2 SENTENZA 14 GENNAIO 1976 Deposito in cancelleria: 15 gennaio 1976. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 18 del 21 gennaio 1976. Pres. OGGIONI - Rel. VOLTERRA Enfiteusi - Legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 18 - Applicazione ad enfiteusi costituite sui fondi rustici anteriormente al 28 ottobre 1941 - Natura del rapporto enfiteutico - Obbligo di miglioramento del fondo Grava in maniera indifferenziata su tutti gli utilisti - Non viola l'art. 3 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Enfiteusi - Legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 18 - Applicazione ad enfiteusi costituite sui fondi rustici anteriormente al 28 ottobre 1941 - Abrogazione dell'art. 962 del Cod. civile - Mancata previsione di strumenti di rivalutazione del canone - Valutazione discrezionale del legislatore - Insindacabilita' - Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Enfiteusi - Legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 18 - Affrancazione di un'enfiteusi costituita prima del 28 ottobre 1941 Non configura un'espropriazione - Non e' violato il principio di eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Enfiteusi - Legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 18 - Diversita' di disciplina per le enfiteusi urbane e quelle rustiche - Razionalita' - Soluzioni obiettivamente diverse - Non e' violato il principio di eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (076C0002) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 21-1-1976)

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