N. 202
SENTENZA 15 LUGLIO 1976
Deposito in cancelleria: 28 luglio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 205 del 4 agosto 1976.
Pres. ROSSI - Rel. DE MARCO
Radiotelevisione - Monopolio statale su scala nazionale -
Giustificazione - Legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2 e 45 -
Installazione ed esercizio di impianti di diffusione radiofonica e
televisiva via etere di portata locale previa autorizzazione statale -
Non e' consentita - Violazione degli artt. 3 e 21 della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Oggetto - Radiotelevisione - Legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2,
3, 4, 45, 46, 47 e 48 - Questione posta in termini generici e
contraddittori e non rilevante - Inammissibilita'.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Oggetto - Radiotelevisione - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195,
primo ed ultimo comma - Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza.
Radiotelevisione - Monopolio statale su scala nazionale - Liberta'
di installazione e di esercizio, previa autorizzazione, per
trasmissioni via etere su scala locale - Legge 14 aprile 1975, n. 103,
artt. 1, 2 e 45 - Illegittimita' costituzionale parziale - Art. 14:
prevede l'esaurimento, da parte della societa' concessionaria, delle
disponibilita' consentite dalle frequenze assegnate, in sede
internazionale, all'Italia - Illegittimita' costituzionale
conseguenziale.
(076C0202)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.205 del 4-8-1976)
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