N. 202 SENTENZA 15 - 28 luglio 1976

N. 202 SENTENZA 15 LUGLIO 1976 Deposito in cancelleria: 28 luglio 1976. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 205 del 4 agosto 1976. Pres. ROSSI - Rel. DE MARCO Radiotelevisione - Monopolio statale su scala nazionale - Giustificazione - Legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2 e 45 - Installazione ed esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata locale previa autorizzazione statale - Non e' consentita - Violazione degli artt. 3 e 21 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto - Radiotelevisione - Legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47 e 48 - Questione posta in termini generici e contraddittori e non rilevante - Inammissibilita'. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto - Radiotelevisione - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, primo ed ultimo comma - Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza. Radiotelevisione - Monopolio statale su scala nazionale - Liberta' di installazione e di esercizio, previa autorizzazione, per trasmissioni via etere su scala locale - Legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2 e 45 - Illegittimita' costituzionale parziale - Art. 14: prevede l'esaurimento, da parte della societa' concessionaria, delle disponibilita' consentite dalle frequenze assegnate, in sede internazionale, all'Italia - Illegittimita' costituzionale conseguenziale. (076C0202) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.205 del 4-8-1976)

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