N. 13
SENTENZA 4 GENNAIO 1977
Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1977.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17 del 19 gennaio 1977.
Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA
Processo civile - Processo del lavoro - Cod. proc. civ., artt. 414
e 416 (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) -
Preclusioni - Assunta disparita' di trattamento in giudizio -
Insussistenza - Interpretazione correttiva delle disposizioni impugnate
- Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Processo civile - Processo del lavoro - Cod. proc. civ., artt. 418
e 420, commi primo e quinto (modificati dall'art. 1 della legge 11
agosto 1973, n. 533) - Disciplina della domanda riconvenzionale nei
confronti dell'attore - Assunta non equiparabilita' della posizione
dell'attore in riconvenzione e di quella del convenuto quanto alle
rispettive attivita' difensive - Insussistenza - Non sono violati gli
artt. 3 e 24 della Costituzione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Processo civile - Processo del lavoro - Cod. proc. civ., art. 429,
terzo comma (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n.
533) - obbligo del giudice di determinare, a favore del lavoratore, il
maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del
credito - Giustificazione e fondamento costituzionale - Non e' violato
(sotto molteplici profili) il principio di eguaglianza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
(077C0013)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 19-1-1977)
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