N. 125
SENTENZA 2 LUGLIO 1977
Deposito in cancelleria: 4 luglio 1977.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 190 del 13 luglio 1977.
Pres. ROSSI - Rel. AMADEI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Questione proposta dalla Corte costituzionale in composizione integrata
per i giudizi di accusa - Legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 16 e 27 -
Estensione della competenza della Commissione inquirente, del
Parlamento in seduta comune e della stessa Corte integrata a soggetti
diversi dai Ministri i quali abbiano concorso nei reati attribuiti a
questi ultimi o abbiano commesso reati connessi - Razionalita' - Non
sono violati gli artt. 90, 96 e 134, in relazione agli artt. 3, primo
comma, 25, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della
Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Corte costituzionale - Competenza - Giudizi di accusa - Reati
ministeriali - Costituzione, artt. 96 e 134 - Portata e significato -
Prevalenza dell'elemento obiettivo (esercizio delle funzioni
ministeriali) su quello soggettivo (posizione giuridica dell'agente).
Giudizi di accusa - Reati ministeriali - Connessione con reati di
competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria - E' consentita, pur in
mancanza di esplicito riferimento, dalla Costituzione -
Discrezionalita' del legislatore nell'attribuire la competenza per
connessione alla Corte costituzionale.
Processo penale - Riunione di procedimenti connessi - Finalita' -
Cod. proc. pen., art. 45 - Operativita' anche nel procedimento e nel
giudizio di accusa (Legge 25 gennaio 1962, n. 20).
Corte costituzionale - Competenza - Giudizi di accusa -
Costituzione, artt. 134, 135 e 137 - Non prevedono una giurisdizione
speciale, bensi' una giurisdizione penale costituzionale esclusiva -
Giudice naturale del reato di cui all'art. 96 Cost. e dei reati
connessi.
Giudice naturale - Costituzione art. 25 - Interpretazione
Coincidenza del principio di naturalita' e di quello di precostituzione
- Non preclude spostamenti di competenza per connessione.
Giudizi di accusa - Procedimento dinanzi al Parlamento e dinanzi
alla Corte costituzionale - Osservanza dell'art. 6 della Convenzione
europea.
Giudizi di accusa - Disciplina costituzionale ed ordinaria -
Assicura l'indipendenza sia dei membri della Commissione inquirente che
dei giudici ordinari ed aggregati della Corte costituzionale.
Corte costituzionale - Decisioni (anche penali) - Non
impugnabilita' - Costituzione, art. 111 - Non applicabilita' (arg. ex
art. 137 Cost.).
Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Costituzione, art. 3
- Interpretazione - Trattamento diverso di cittadini che si trovino in
eguali situazioni o trattamento eguale in situazioni diverse -
Illegittimita'.
Corte costituzionale - Giudizi di accusa - Giurisdizione penale
costituzionale esclusiva - Prevalenza numerica dei giudici aggregati -
Realizza la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
(077C0125)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.190 del 13-7-1977)
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