N. 125 SENTENZA 2 - 4 luglio 1977

N. 125 SENTENZA 2 LUGLIO 1977 Deposito in cancelleria: 4 luglio 1977. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 190 del 13 luglio 1977. Pres. ROSSI - Rel. AMADEI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Questione proposta dalla Corte costituzionale in composizione integrata per i giudizi di accusa - Legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 16 e 27 - Estensione della competenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune e della stessa Corte integrata a soggetti diversi dai Ministri i quali abbiano concorso nei reati attribuiti a questi ultimi o abbiano commesso reati connessi - Razionalita' - Non sono violati gli artt. 90, 96 e 134, in relazione agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Corte costituzionale - Competenza - Giudizi di accusa - Reati ministeriali - Costituzione, artt. 96 e 134 - Portata e significato - Prevalenza dell'elemento obiettivo (esercizio delle funzioni ministeriali) su quello soggettivo (posizione giuridica dell'agente). Giudizi di accusa - Reati ministeriali - Connessione con reati di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria - E' consentita, pur in mancanza di esplicito riferimento, dalla Costituzione - Discrezionalita' del legislatore nell'attribuire la competenza per connessione alla Corte costituzionale. Processo penale - Riunione di procedimenti connessi - Finalita' - Cod. proc. pen., art. 45 - Operativita' anche nel procedimento e nel giudizio di accusa (Legge 25 gennaio 1962, n. 20). Corte costituzionale - Competenza - Giudizi di accusa - Costituzione, artt. 134, 135 e 137 - Non prevedono una giurisdizione speciale, bensi' una giurisdizione penale costituzionale esclusiva - Giudice naturale del reato di cui all'art. 96 Cost. e dei reati connessi. Giudice naturale - Costituzione art. 25 - Interpretazione Coincidenza del principio di naturalita' e di quello di precostituzione - Non preclude spostamenti di competenza per connessione. Giudizi di accusa - Procedimento dinanzi al Parlamento e dinanzi alla Corte costituzionale - Osservanza dell'art. 6 della Convenzione europea. Giudizi di accusa - Disciplina costituzionale ed ordinaria - Assicura l'indipendenza sia dei membri della Commissione inquirente che dei giudici ordinari ed aggregati della Corte costituzionale. Corte costituzionale - Decisioni (anche penali) - Non impugnabilita' - Costituzione, art. 111 - Non applicabilita' (arg. ex art. 137 Cost.). Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Costituzione, art. 3 - Interpretazione - Trattamento diverso di cittadini che si trovino in eguali situazioni o trattamento eguale in situazioni diverse - Illegittimita'. Corte costituzionale - Giudizi di accusa - Giurisdizione penale costituzionale esclusiva - Prevalenza numerica dei giudici aggregati - Realizza la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. (077C0125) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.190 del 13-7-1977)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.