N. 125
SENTENZA 3 OTTOBRE 1979
Deposito in cancelleria: 10 ottobre 1979.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 284 del 17 ottobre 1979.
Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI
Processo penale - Cod. proc. pen., artt. 125 e 128 - Rifiuto
dell'imputato di difendersi e di essere difeso - Nomina, a pena di
nullita', del difensore d'ufficio - Assunto contrasto con gli artt. 2 e
24, secondo comma, Costituzione - Non sussiste - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Diritto di difesa - Cost., art. 24 - Norma di carattere generale -
Garantisce indefettibilmente l'esercizio della difesa in ogni stato e
grado di qualunque procedimento giurisdizionale.
Diritto di difesa - Modalita' di esercizio - Mancata indicazione
nel testo costituzionale - Rinvio alla disciplina legislativa.
Diritto di difesa - Esercizio mediante l'assistenza del difensore
tecnico - Finalita' - Assicura un effettivo contraddittorio tra accusa
e difesa per il piu' efficace esercizio della stessa funzione
giurisdizionale.
Diritto di difesa - Inviolabilita' e irrinunciabilita' - E'
preordinato a tutelare beni e valori fondamentali dell'uomo nonche' a
garantire, anche nell'interesse dell'imputato, l'osservanza di principi
dell'ordinamento costituzionale, che attengono alla disciplina del
processo penale - Irrinunciabilita' ai diritti inviolabili dei quali
l'imputato e' titolare e alle garanzie previste da norme costituzionali
(artt. 25, 26, 27, 101, 102, 103, u1timo comma, 109, 111, 112).
Processo penale - Rifiuto dell'imputato di difendersi e di essere
difeso - Sua assenza volontaria dal dibattimento Presenza obbligatoria
del difensore di ufficio - Cod. proc. pen., artt. 125 e 128 - Assicura
la regolarita' del dibattimento e la possibilita' de1 concreto ed
efficace esperimento attivo dell'irrinunciabile diritto di difesa - Non
contrasta con gli artt. 24 e 2 della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
(079C0125)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.284 del 17-10-1979)
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