N. 125
SENTENZA 17 LUGLIO 1980
Deposito in cancelleria: 23 luglio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 30 luglio 1980.
Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Legittimazione a sollevarlo - Giudice istruttore civile - E'
legittimato quando egli stesso (e non il collegio) sia chiamato a fare
(indiretta) applicazione della disposizione impugnata.
Ordine giudiziario - Ordinamento degli uffici e del personale
(ufficiali giudiziari, cancellieri) - D.P.R. 15 dicembre 1959, n.
1229, art. 34, e legge 23 ottobre 1960, n. 1196, art. 74, secondo comma
- Sostituzione dei funzionari scioperanti con altro personale - Senza
coartare la liberta' del lavoratore scioperante, riduce gli effetti
dannosi dello sciopero sulla funzione giurisdizionale - Non sono
violati gli artt. 3 e 40 della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Sciopero - Esercizio anche da parte dei dipendenti pubblici -
Interferenze con interessi e servizi essenziali - Conseguenti
delimitazioni in ordine all'esercizio - Tutela di interessi coinvolti
dallo sciopero mediante misure (normative e organizzative) diverse
dall'intervento sul diritto stesso - Legittimita'.
(080C0125)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.208 del 30-7-1980)
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