N. 125 SENTENZA 17 - 23 luglio 1980

N. 125 SENTENZA 17 LUGLIO 1980 Deposito in cancelleria: 23 luglio 1980. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 30 luglio 1980. Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Legittimazione a sollevarlo - Giudice istruttore civile - E' legittimato quando egli stesso (e non il collegio) sia chiamato a fare (indiretta) applicazione della disposizione impugnata. Ordine giudiziario - Ordinamento degli uffici e del personale (ufficiali giudiziari, cancellieri) - D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 34, e legge 23 ottobre 1960, n. 1196, art. 74, secondo comma - Sostituzione dei funzionari scioperanti con altro personale - Senza coartare la liberta' del lavoratore scioperante, riduce gli effetti dannosi dello sciopero sulla funzione giurisdizionale - Non sono violati gli artt. 3 e 40 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Sciopero - Esercizio anche da parte dei dipendenti pubblici - Interferenze con interessi e servizi essenziali - Conseguenti delimitazioni in ordine all'esercizio - Tutela di interessi coinvolti dallo sciopero mediante misure (normative e organizzative) diverse dall'intervento sul diritto stesso - Legittimita'. (080C0125) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.208 del 30-7-1980)

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