N. 22 SENTENZA 9 - 10 febbraio 1981

N. 22 SENTENZA 9 FEBBRAIO 1981 Deposito in cancelleria: 10 febbraio 1981. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 44 del 13 febbraio 1981. Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilita' della richiesta - D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito con modifiche in legge 6 febbraio 1980, n. 15), art. 6 (fermo di polizia) - Disposizione modificata nella durata successivamente all'emissione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale - Necessita' che l'Ufficio centrale valuti se la richiesta referendaria debba estendersi alla nuova disciplina (sent. n. 68 del 1978) - Esclusione, allo stato, dell'esame e del giudizio di ammissibilita' circa la normativa modificata. Referendom abrogativo - Giudizio di ammissibilita' della richiesta - Richiesta comprendente una molteplicita' di disposizioni - Mancata ammissibilita' della richiesta relativamente ad una sola disposizione - Inammissibilita' dell'intera richiesta - Esclusione - Mancata ammissibilita' che faccia venir meno l'omogeneita' del quesito - Inammissibilita' dell'intera richiesta. Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilita' della richiesta - D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito con modificazioni in legge 6 febbraio 1980, n. 15) concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - Materia disciplinata da disposizioni che, pur nella varieta' dei loro contenuti, presentano un connotato di sostanziale unitarieta' - Ammissibilita' della richiesta (con esclusione dell'art. 6: fermo di polizia). (081C0022) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 13-2-1981)

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