N. 22
SENTENZA 9 FEBBRAIO 1981
Deposito in cancelleria: 10 febbraio 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 44 del 13 febbraio 1981.
Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO
Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilita' della richiesta
- D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito con modifiche in legge 6
febbraio 1980, n. 15), art. 6 (fermo di polizia) - Disposizione
modificata nella durata successivamente all'emissione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale - Necessita' che l'Ufficio centrale valuti se la
richiesta referendaria debba estendersi alla nuova disciplina (sent.
n. 68 del 1978) - Esclusione, allo stato, dell'esame e del giudizio di
ammissibilita' circa la normativa modificata.
Referendom abrogativo - Giudizio di ammissibilita' della richiesta
- Richiesta comprendente una molteplicita' di disposizioni - Mancata
ammissibilita' della richiesta relativamente ad una sola disposizione
- Inammissibilita' dell'intera richiesta - Esclusione - Mancata
ammissibilita' che faccia venir meno l'omogeneita' del quesito -
Inammissibilita' dell'intera richiesta.
Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilita' della richiesta
- D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito con modificazioni in legge
6 febbraio 1980, n. 15) concernente misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - Materia
disciplinata da disposizioni che, pur nella varieta' dei loro
contenuti, presentano un connotato di sostanziale unitarieta' -
Ammissibilita' della richiesta (con esclusione dell'art. 6: fermo di
polizia).
(081C0022)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 13-2-1981)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.